Corte di giustizia, Sentenza C-504/17
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 17 October 2018. — European Commission v Ireland. — Failure of a Member State to fulfil obligations — Taxation of energy products and electricity — Directive 2003/96/EC — Articles 4 and 7 — Application of the minimum levels of taxation applicable to motor fuels — Directive 95/60/EC — Fiscal marking of gas oils and kerosene — Refuelling of private pleasure craft. — Case C-504/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha agito ex articolo 258 TFUE contro l’Irlanda contestando due violazioni distinte ma collegate: l’ineffettiva applicazione delle accise minime sul gasolio per imbarcazioni da diporto private e la possibilità di usare gasolio marcato in quel settore. La Corte ha accolto entrambe le censure, qualificando la prima come pratica amministrativa incompatibile con la direttiva 2003/96 e la seconda come disciplina nazionale contraria alla direttiva 95/60. Ne è derivata la condanna dell’Irlanda alle spese.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata applicazione delle aliquote minime di accisa al gasolio usato per la navigazione da diporto privata e per l’uso di carburante marcato in tale settore.
La questione giuridica
Se l’Irlanda abbia violato: (i) gli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96/CE, non assicurando in pratica l’applicazione delle aliquote minime di tassazione al gasolio utilizzato per la propulsione di imbarcazioni da diporto private; e (ii) la direttiva 95/60/CE, consentendo l’uso di gasolio marcato per tali imbarcazioni anche quando il carburante non era stato assoggettato a esenzione o riduzione di accisa.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che uno Stato membro viola gli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96/CE se tollera, in modo consistente e generalizzato, che il gasolio impiegato per la propulsione di imbarcazioni da diporto private sia di fatto tassato a un’aliquota inferiore al minimo previsto, per mancata presentazione delle dichiarazioni e mancato pagamento dell’integrazione d’accisa dovuta. Inoltre, la direttiva 95/60/CE osta a una normativa nazionale che consenta l’uso di carburante marcato per imbarcazioni da diporto private quando tale carburante non è soggetto a esenzione o riduzione di accisa, poiché la marcatura fiscale è riservata ai prodotti non tassati al pieno regime e non può essere estesa ai carburanti assoggettati all’aliquota piena.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 4 direttiva 2003/96/CE
- Articolo 7 direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14 direttiva 2003/96/CE
- Articolo 18 direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 95/60/CE
- Articolo 1 direttiva 95/60/CE
- Articolo 3 direttiva 95/60/CE
- Direttiva 92/12/CEE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
Inadempimento dell’Irlanda in materia di accise sui carburanti per imbarcazioni da diporto private
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La controversia concerne la tassazione del gasolio utilizzato per la propulsione di imbarcazioni da diporto private e l’uso di carburante marcato ai fini fiscali.
Parti e svolgimento del procedimento
La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che l’Irlanda non aveva dato corretta attuazione a due distinti gruppi di obblighi del diritto dell’Unione:
- da un lato, quelli derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, relativa alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità;
- dall’altro, quelli derivanti dalla direttiva 95/60/CE, relativa alla marcatura fiscale dei gasoli e del kerosene.
Il procedimento precontenzioso si è svolto con lettera di diffida del 27 settembre 2013, parere motivato del 22 aprile 2014 e successive risposte dell’Irlanda, ritenute insoddisfacenti dalla Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE, che impone che i livelli di tassazione non siano inferiori ai minimi fissati dalla direttiva;
- l’articolo 7 della medesima direttiva, relativo alle aliquote minime applicabili ai carburanti per autotrazione;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che prevede l’esenzione per i prodotti energetici impiegati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie, esclusa la navigazione da diporto privata;
- l’articolo 18 e l’allegato II della direttiva 2003/96/CE, che avevano consentito all’Irlanda una deroga transitoria poi scaduta;
- l’articolo 1 della direttiva 95/60/CE, che impone la marcatura fiscale dei gasoli non assoggettati all’aliquota piena;
- l’articolo 3 della direttiva 95/60/CE, che impone agli Stati membri di evitare l’uso improprio dei prodotti marcati.
Primo motivo: mancata applicazione delle aliquote minime di accisa
La Commissione ha sostenuto che, nonostante la normativa irlandese imponesse in teoria il pagamento di un’integrazione d’imposta per l’uso di gasolio marcato nelle imbarcazioni da diporto private, in pratica tale regime non veniva applicato. A sostegno dell’inadempimento sono stati richiamati i dati molto bassi sulle dichiarazioni presentate rispetto al numero stimato di imbarcazioni presenti in Irlanda.
L’Irlanda ha replicato che le aliquote nazionali erano conformi ai minimi della direttiva e che la censura della Commissione era troppo ampia o poco chiara. Ha inoltre sostenuto di avere concentrato le proprie attività di contrasto alla frode su altri settori, in particolare sul gasolio destinato al trasporto stradale.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte ha chiarito che la censura della Commissione non riguardava la trasposizione formale della direttiva 2003/96/CE, bensì la sua applicazione in concreto. Ha quindi qualificato la questione come contestazione di una pratica amministrativa, suscettibile di essere oggetto di ricorso per inadempimento se avente carattere sufficientemente coerente e generale.
Constatato che l’Irlanda non aveva contestato i dati relativi al numero esiguo di dichiarazioni e non aveva fornito una giustificazione plausibile, la Corte ha ritenuto provato che un gran numero di proprietari di imbarcazioni da diporto private non pagava l’accisa dovuta al livello minimo richiesto dalla direttiva. La mancata adozione di misure specifiche per contrastare tale evasione ha portato la Corte a concludere per l’inadempimento degli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96/CE.
Secondo motivo: uso di carburante marcato per imbarcazioni da diporto private
La Commissione ha inoltre sostenuto che la direttiva 95/60/CE consente la marcatura fiscale soltanto dei gasoli soggetti a riduzione o esenzione di accisa, sicché l’Irlanda non poteva autorizzare l’impiego di gasolio marcato per la navigazione da diporto privata quando quel carburante avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione piena.
L’Irlanda ha replicato che la direttiva non prevede un divieto espresso di tale uso, che non vi sarebbe armonizzazione completa della materia e che l’articolo 3, letto insieme all’articolo 1, consentirebbe eccezioni o casi particolari. Ha inoltre invocato la giurisprudenza Meiland Azewijn.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
La Corte ha rilevato che l’articolo 1 della direttiva 95/60/CE, letto alla luce del considerando pertinente, impone la marcatura fiscale per i gasoli che non sono tassati al pieno regime e, per coerenza sistematica, non consente di estendere tale marcatura ai carburanti assoggettati all’aliquota piena.
Ha quindi respinto l’idea che l’articolo 1, paragrafo 2, autorizzi una deroga in senso opposto: quella disposizione consente solo, in determinati casi, di non applicare la marcatura ai prodotti altrimenti soggetti all’obbligo, ma non di applicarla ai carburanti tassati integralmente. Nemmeno l’articolo 3, che mira a prevenire l’uso improprio dei prodotti marcati, è stato ritenuto idoneo a fondare una deroga del tipo invocato dall’Irlanda, trattandosi peraltro di prodotti destinati a imbarcazioni e non a veicoli stradali.
La Corte ha anche spiegato perché il precedente Meiland Azewijn non fosse pertinente, poiché in quella causa non era in discussione la conformità al diritto UE della vendita iniziale del carburante marcato nello Stato membro interessato.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’Irlanda:
- non ha assicurato l’applicazione alle imbarcazioni da diporto private delle aliquote minime di tassazione previste dalla direttiva 2003/96/CE;
- ha permesso l’uso di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni da diporto private anche quando tale carburante non era soggetto a esenzione o riduzione di accisa;
- ha quindi violato gli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96/CE e la direttiva 95/60/CE.
L’Irlanda è stata inoltre condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che il ricorso per inadempimento può fondarsi anche su una prassi amministrativa nazionale che, in modo consistente e generale, svuoti di effetto le aliquote minime di accisa imposte dal diritto dell’Unione; inoltre, la marcatura fiscale dei gasoli disciplinata dalla direttiva 95/60/CE non può essere utilizzata per carburanti soggetti a tassazione piena, poiché la finalità della marcatura è proprio distinguere i prodotti beneficiari di un trattamento fiscale agevolato da quelli tassati integralmente.
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