Corte di giustizia, Sentenza C-662/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018. — E. G. contro Repubblica di Slovenia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune di asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 2 – Ricorso contro una decisione che nega il riconoscimento dello status di rifugiato, ma accorda lo status conferito dalla protezione sussidiaria – Ricevibilità – Assenza di interesse sufficiente qualora lo status di protezione sussidiaria concesso da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato – Rilevanza, ai fini dell’esame dell’identità dei suddetti diritti e vantaggi, della situazione individuale del richiedente. — Causa C-662/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito quando uno Stato membro può opporre il difetto di interesse per dichiarare irricevibile il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato, se è già stata concessa la protezione sussidiaria. Ha escluso che tale irricevibilità possa essere pronunciata se i due status non sono davvero equivalenti quanto a diritti e vantaggi, e ha precisato che la verifica va compiuta in astratto sulla normativa applicabile, non in base alla situazione individuale del richiedente. Nel caso sloveno, la diversa disciplina del soggiorno e di altri diritti accessori impediva di ritenere equivalenti i due status.
Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato quando sia già concessa la protezione sussidiaria e se, ai fini dell’inammissibilità per difetto di interesse, i due status offrano gli stessi diritti e vantaggi.
La questione giuridica
Se l’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE consenta di dichiarare irricevibile, per insufficiente interesse, il ricorso contro una decisione che nega lo status di rifugiato ma concede la protezione sussidiaria; in particolare, se la protezione sussidiaria offra gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato quando la differenza riguardi la durata/cessazione dello status o diritti accessori, e se occorra valutare la situazione individuale del richiedente per stabilire l’interesse al ricorso.
Principio di diritto
L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32 va interpretato restrittivamente: la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso per difetto di interesse sussiste solo se, sulla base della normativa nazionale nel suo complesso, la protezione sussidiaria conferisce effettivamente gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato. Se esistono differenze reali, in particolare quanto alla durata del soggiorno o ad altri diritti riconosciuti in misura diversa, il ricorso resta ammissibile; non può essere escluso neppure facendo leva sulla situazione concreta del singolo richiedente e sul fatto che, nel suo caso, il riconoscimento dello status di rifugiato non comporterebbe benefici ulteriori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 3 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 24 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 20 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 21 direttiva 2011/95/UE
Diniego dello status di rifugiato e concessione della protezione sussidiaria: ammissibilità del ricorso
La causa C-662/17 trae origine da un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) in materia di protezione internazionale. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, per stabilire se il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato possa essere dichiarato irricevibile quando al richiedente sia stata già riconosciuta la protezione sussidiaria.
Fatti e procedimento principale
E. G., cittadino afghano, aveva chiesto protezione internazionale in Slovenia. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda di status di rifugiato, ma aveva concesso la protezione sussidiaria fino alla maggiore età del richiedente. Dopo vari passaggi processuali davanti al giudice amministrativo, la controversia è giunta alla Corte suprema slovena, che ha dubitato della ricevibilità del ricorso di E. G. contro il solo diniego dello status di rifugiato.
Il giudice del rinvio ha evidenziato che, secondo il diritto sloveno, i diritti riconosciuti ai beneficiari dei due status sono in larga parte coincidenti, ma non identici: in particolare, il rifugiato ottiene un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, mentre il beneficiario della protezione sussidiaria riceve un soggiorno a tempo determinato; inoltre, vi sarebbero alcuni diritti accessori collegati solo allo status di rifugiato o riconosciuti in misura maggiore.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se le differenze nella durata e cessazione dei due status impediscano di considerarli equivalenti ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32;
- se anche la diversa disciplina di alcuni diritti accessori impedisca tale equivalenza;
- se, in ogni caso, l’interesse a ricorrere debba essere valutato alla luce della situazione concreta del richiedente.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/95/UE, in particolare:
- i considerando 8, 9 e 39, che esprimono l’obiettivo di uno status uniforme e di diritti e benefici sostanzialmente equivalenti tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria;
- l’articolo 3, che consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli, compatibili con la direttiva;
- l’articolo 24, che disciplina la durata del permesso di soggiorno in modo differenziato per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria.
Richiama inoltre la direttiva 2013/32/UE, e in particolare:
- l’articolo 46, paragrafo 1, sul diritto a un ricorso effettivo;
- l’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, che consente l’inammissibilità per difetto di interesse solo se la protezione sussidiaria offra gli stessi diritti e vantaggi riconosciuti allo status di rifugiato.
Viene anche evocato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il legislatore dell’Unione ha perseguito un regime tendenzialmente uniforme per le persone beneficiarie di protezione internazionale, ammettendo però deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. Ne deriva che gli Stati membri possono sì avvicinare i due status, ma ciò non significa che ogni differenza nazionale diventi irrilevante.
Poiché l’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32 introduce una deroga al diritto di ricorso, esso deve essere interpretato restrittivamente. Di conseguenza, il ricorso può essere dichiarato irricevibile solo quando vi sia una vera identità, non solo apparente, tra i diritti e i vantaggi derivanti dai due status.
La Corte osserva che nel diritto sloveno la differenza relativa alla durata del titolo di soggiorno è concreta e rilevante: il rifugiato beneficia di un soggiorno a tempo indeterminato, mentre la protezione sussidiaria dà luogo a un soggiorno a tempo determinato, sia pure prorogabile. Tali regole incidono sul contenuto dei diritti connessi allo status e quindi rientrano nella nozione di "diritti e vantaggi" rilevante ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma.
Per contro, le regole sulla concessione, cessazione o proroga degli status riguardano la determinazione dello status stesso e non il contenuto dei diritti; esse non possono dunque essere usate per sostenere l’identità dei diritti e vantaggi. Lo stesso vale per i diritti cosiddetti accessori, come il voto locale, il passaporto o il ricongiungimento familiare: se riconosciuti in modo diverso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria, essi sono parte della verifica sull’eventuale identità tra i due regimi.
Infine, la Corte esclude che la condizione dell’identità dei diritti e vantaggi debba essere valutata caso per caso in funzione della situazione individuale del richiedente. La verifica va compiuta in astratto, sulla base della normativa applicabile nel suo complesso, per garantire prevedibilità ed evitare disparità di trattamento. Se la normativa nazionale non assicura un’effettiva identità dei diritti, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile, anche se il singolo richiedente non faccia valere, o non possa ancora far valere, alcuni dei diritti differenziati.
Decisione della Corte
La Corte ha statuito che:
- la protezione sussidiaria concessa dalla normativa slovena non offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32, se vi sono differenze effettive quanto ai diritti riconosciuti;
- pertanto, il giudice nazionale non può respingere come irricevibile il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato per il solo fatto che sia già stata concessa la protezione sussidiaria;
- ciò vale anche se, nella concreta situazione del richiedente, il riconoscimento dello status di rifugiato non sembrerebbe attribuire ulteriori vantaggi rispetto alla protezione sussidiaria.
Principio affermato
La deroga al diritto a un ricorso effettivo prevista dall’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32 opera solo in presenza di una reale equivalenza normativa tra protezione sussidiaria e status di rifugiato; in mancanza di tale equivalenza, il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato resta ammissibile, senza che rilevi la situazione individuale del richiedente.
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