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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-167/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018. — Volkmar Klohn contro An Bord Pleanála. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva. — Causa C-167/17

Giurisprudenza europea62017CJ0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia irlandese sulle spese di un ricorso contro un’autorizzazione ambientale. Stabilisce che la clausola della procedura non eccessivamente onerosa della direttiva VIA non è direttamente invocabile, ma impone comunque un’interpretazione conforme del diritto nazionale nei procedimenti pendenti alla scadenza del termine di recepimento. Inoltre, tale obbligo può operare anche nella liquidazione delle spese, purché non sia impedito dal giudicato formatosi sulla decisione definitiva di ripartizione delle spese.

Procedura ambientale non eccessivamente onerosa: applicazione temporale, assenza di efficacia diretta e limiti derivanti dal giudicato sulla liquidazione delle spese

La questione giuridica

Se la clausola della "procedura non eccessivamente onerosa" di cui all’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, sia applicabile a un procedimento avviato prima della scadenza del termine di recepimento; se abbia efficacia diretta o richieda solo interpretazione conforme; e se possa incidere, nella fase di liquidazione delle spese, su una decisione sulla ripartizione delle spese ormai definitiva nel diritto nazionale.

Principio di diritto

La norma dell’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, che impone che i ricorsi ambientali non siano "eccessivamente onerosi", non ha efficacia diretta; tuttavia, dal momento della scadenza del termine di recepimento, i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme a tale obiettivo anche per procedimenti pendenti a quella data, senza distinguere tra spese anteriori o posteriori alla scadenza. Tale obbligo di interpretazione conforme opera anche nella fase di liquidazione dell’importo delle spese, salvo che l’autorità di cosa giudicata di una precedente decisione definitiva sulla ripartizione delle spese osti a qualsiasi rimessione in discussione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 85/337/CEE
  • Direttiva 2003/35/CE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2003/35/CE
  • Convenzione di Århus
  • Articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Århus
  • Articolo 9, paragrafi 2, 4 e 5, della convenzione di Århus

Procedura ambientale non eccessivamente onerosa: applicazione temporale, efficacia diretta e giudicato sulle spese

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in una controversia sulle spese processuali sorte a seguito di un ricorso contro una licenza edilizia relativa a un impianto per l’ispezione di animali morti. La questione centrale concerne l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, che esige che le procedure giurisdizionali in materia ambientale non siano eccessivamente onerose.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Klohn aveva impugnato davanti ai giudici irlandesi la licenza edilizia rilasciata dall’An Bord Pleanála. Il ricorso fu respinto e la High Court lo condannò il 6 maggio 2008 a sopportare le spese dell’Agenzia; tale decisione non fu impugnata. Successivamente, nella fase di liquidazione, il Taxing Master quantificò le spese dovute in circa 86.000 euro, e il sig. Klohn contestò tale importo invocando la convenzione di Århus e la direttiva 85/337 modificata.

Normativa rilevante

La Corte richiama, sul piano internazionale, la convenzione di Århus, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 8, che consente ai giudici nazionali di esigere un importo ragionevole a titolo di spese processuali;
  • l’articolo 9, paragrafi 2, 4 e 5, che garantisce l’accesso alla giustizia e prescrive che le procedure siano, tra l’altro, non eccessivamente onerose.

Sul piano del diritto dell’Unione, è rilevante l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, inserito dalla direttiva 2003/35/CE, e il suo comma finale, che dispone che la procedura sia "giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa". La direttiva 2003/35 fissava il termine di recepimento al 25 giugno 2005. La Corte richiama anche la direttiva 2011/92/UE, che ha riprodotto l’articolo 10 bis all’articolo 11.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la clausola della procedura non eccessivamente onerosa si applichi a una controversia iniziata prima della scadenza del termine di recepimento e, se sì, se riguardi tutte le spese o solo quelle successive a tale data;
  • se tale clausola abbia efficacia diretta oppure richieda soltanto interpretazione conforme del diritto nazionale;
  • se, quando la decisione sulla ripartizione delle spese sia divenuta definitiva, il Taxing Master o il giudice che ne esamina la liquidazione debbano comunque adattare l’importo per garantire che la procedura non sia eccessivamente onerosa.

Ragionamento della Corte: assenza di efficacia diretta

La Corte esclude l’efficacia diretta della clausola. Osserva che la disposizione ha formulazione generica e richiede margini di attuazione nazionale; inoltre richiama la propria giurisprudenza sull’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Århus, considerata non direttamente applicabile. Ne deriva che i singoli non possono invocare direttamente la clausola per disapplicare la disciplina interna delle spese.

Ragionamento della Corte: obbligo di interpretazione conforme e applicazione nel tempo

Pur senza efficacia diretta, la disposizione vincola i giudici nazionali a interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di recepimento, in modo quanto più possibile conforme all’obiettivo di evitare che l’onere economico impedisca l’accesso alla giustizia.

La Corte afferma che una nuova norma si applica, in linea di principio, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la legge precedente. Perciò, un procedimento avviato prima del 25 giugno 2005 ma ancora pendente a quella data rientra nell’ambito dell’obbligo di interpretazione conforme. Non occorre distinguere tra spese sostenute prima o dopo la scadenza del termine di recepimento, perché la decisione sulle spese rappresenta un effetto futuro della controversia, e la valutazione dell’eccessiva onerosità deve essere globale, considerando tutte le spese.

La Corte respinge l’argomento fondato sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento: nel caso concreto non vi erano assicurazioni sul mantenimento del vecchio regime, e l’Irlanda era già obbligata a modificare la normativa entro il termine di recepimento.

Ragionamento della Corte: effetti del giudicato sulla liquidazione delle spese

Quanto alla terza questione, la Corte distingue tra la decisione definitiva che pone le spese a carico di una parte e la successiva fase di liquidazione dell’importo. L’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice chiamato a determinare l’importo delle spese, ma solo nei limiti in cui il giudicato formatosi sulla decisione definitiva di riparto non lo impedisca.

La Corte sottolinea che l’autorità di cosa giudicata tutela stabilità dei rapporti giuridici e buona amministrazione della giustizia, e il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme nazionali che conferiscono autorità di cosa giudicata a una decisione. Tuttavia, il giudicato si estende solo alle questioni effettivamente decise: la decisione della High Court sulla ripartizione delle spese non determinava l’importo esatto, che restava oggetto della successiva liquidazione. Spetta quindi al giudice nazionale verificare in concreto fino a che punto sia possibile una lettura conforme senza violare il giudicato.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la clausola della procedura non eccessivamente onerosa di cui all’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE, come modificata, non ha efficacia diretta;
  • in caso di mancato recepimento, i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, dalla scadenza del termine di recepimento, in modo da non ostacolare il ricorso per ragioni economiche;
  • tale interpretazione conforme si applica ai procedimenti pendenti alla scadenza del termine di recepimento, indipendentemente da quando le spese siano state sostenute;
  • nella fase di liquidazione dell’importo delle spese, l’obbligo di interpretazione conforme vale nei limiti in cui non vi osti il giudicato formatosi sulla decisione definitiva di ripartizione delle spese.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che la clausola ambientale sulla non eccessiva onerosità dei ricorsi costituisce un parametro interpretativo vincolante per i giudici nazionali, ma non una norma direttamente azionabile; essa opera anche su procedimenti già pendenti alla scadenza del termine di recepimento, e può incidere sulla liquidazione delle spese purché non venga compromessa l’autorità di cosa giudicata della decisione definitiva sul riparto.

Come è indicizzato

Materieambientevalutazione di impatto ambientaleaccesso alla giustiziaspese processualiefficacia diretta e interpretazione conforme

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