Corte di giustizia, Sentenza C-393/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018. — UD contro XB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, (England and Wales), Family Division. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre – Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore. — Causa C-393/18 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la "residenza abituale" del minore, ai fini della competenza generale in materia di responsabilità genitoriale ex regolamento n. 2201/2003, presuppone una presenza fisica del minore nello Stato membro interessato. La circostanza che il minore sia nato e viva sin dalla nascita in uno Stato terzo a causa della coercizione esercitata sul genitore non altera tale conclusione. In mancanza di presenza fisica, la competenza potrà eventualmente fondarsi su altre norme, incluse quelle nazionali residuali.
Nozione di residenza abituale del minore ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003: necessità della presenza fisica nel territorio di uno Stato membro e irrilevanza, a tal fine, del parto e della permanenza forzata in uno Stato terzo.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale di un minore richieda necessariamente la sua presenza fisica in uno Stato membro; e se circostanze eccezionali, quali l’asserita coercizione esercitata dal padre sulla madre, il parto in uno Stato terzo e la possibile violazione dei diritti fondamentali della madre e/o del minore, possano incidere sulla risposta.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, un minore può essere considerato residente abitualmente in uno Stato membro solo se vi sia stato fisicamente presente; la nozione non può essere fissata in uno Stato membro in cui il minore non si è mai recato. Né la coercizione asseritamente esercitata su un genitore, né il parto e la permanenza del minore in uno Stato terzo sin dalla nascita, né la dedotta violazione dei diritti fondamentali della madre o del minore consentono di derogare a tale interpretazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 4, 6 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 3 e 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Articolo 61, lettera c), CE
- Articolo 67 TFUE
- Articolo 81 TFUE
Nozione di residenza abituale del minore e presenza fisica
Si tratta di un rinvio pregiudiziale urgente proposto dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division, nell’ambito di una controversia tra una madre e il padre di una minore nata in Bangladesh. Il giudice del rinvio chiedeva come interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare se la residenza abituale del minore richieda la sua presenza fisica nello Stato membro e se contino le circostanze del parto in uno Stato terzo in seguito ad asserita coercizione.
Fatti e procedimento principale
La madre, cittadina bengalese, aveva raggiunto il padre nel Regno Unito nel 2016 con un visto coniugale. Durante un viaggio in Bangladesh, nel febbraio 2017 nacque la figlia, che non aveva mai soggiornato nel Regno Unito ed era rimasta in Bangladesh con la madre. Nel marzo 2018 la madre adì il giudice inglese chiedendo misure di protezione per la minore e il proprio ritorno nel Regno Unito per partecipare al procedimento. Il padre contestò la competenza del giudice.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare, i considerando 1 e 12 del regolamento n. 2201/2003, che evidenziano l’obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il criterio della vicinanza nell’interesse superiore del minore. Sono rilevanti anche gli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 21 del regolamento, che disciplinano rispettivamente la competenza generale, alcune proroghe o deroghe di competenza, la competenza in caso di assenza di residenza abituale accertabile, la competenza residuale e il riconoscimento delle decisioni.
Competenza della Corte e applicabilità del regolamento a situazioni con Stato terzo
La Corte respinge l’obiezione del governo del Regno Unito secondo cui il regolamento si applicherebbe solo a situazioni transfrontaliere interne all’Unione. Osserva che l’articolo 8, paragrafo 1, non limita espressamente il proprio ambito a conflitti tra Stati membri e che il regolamento non contiene una clausola generale che escluda le situazioni con Stato terzo per le norme sulla competenza. Ne consegue che la Corte è competente a rispondere al rinvio anche se il caso coinvolge il Bangladesh.
Ragionamento sulla residenza abituale
La Corte ribadisce che il regolamento non definisce la nozione di "residenza abituale" e che essa va interpretata in modo autonomo e uniforme, alla luce del contesto e degli obiettivi del regolamento. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la residenza abituale implica stabilità e regolarità e, per essere riconosciuta, richiede almeno la presenza fisica del minore nello Stato interessato. Tale presenza è condizione preliminare per valutare l’integrazione del minore in quell’ambiente.
Irrilevanza delle circostanze eccezionali dedotte
Secondo la Corte, né l’asserita coercizione esercitata dal padre sulla madre, né il fatto che la minore sia nata e viva sin dalla nascita in Bangladesh, né l’eventuale violazione dei diritti fondamentali della madre o della minore consentono di considerare la minore abitualmente residente nel Regno Unito, Stato nel quale non è mai stata presente. La Corte sottolinea che non può attribuirsi rilievo determinante all’intenzione dei genitori in assenza della presenza fisica del minore, poiché ciò contrasterebbe con il criterio della vicinanza e con la struttura del regolamento.
Ruolo dell’interesse superiore del minore e norme residuali
La Corte osserva che l’interesse superiore del minore è già incorporato nel sistema del regolamento, soprattutto tramite il criterio della vicinanza. Inoltre, il regolamento prevede meccanismi per affrontare situazioni in cui la residenza abituale non sia accertabile o in cui debba operare una competenza residuale. In particolare, l’articolo 14 consente agli Stati membri di stabilire nei rispettivi diritti interni una competenza residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13. Nel caso del Regno Unito, il giudice del rinvio richiamava anche la competenza "parens patriae".
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro per potervi essere considerato residente abitualmente. Le circostanze di coercizione, parto in Stato terzo e violazione dei diritti fondamentali, anche se provate, non incidono su tale conclusione. Le spese sono rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale, mentre quelle degli intervenienti non sono rifondibili.
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