Cassazione Penale, Ordinanza n. 11077/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità per furto consumato pluriaggravato commesso in data 8 agosto 2023, riducendo però la pena per l'esclusione di una delle aggravanti. Con cinque motivi lamentava, in sintesi: 1) la errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire integrava solo un tentativo e non un furto consumato; 2) l'insussistenza dell'aggravante della destrezza; 3) l'insussistenza della recidiva qualificata; 4) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, ritenute invece solo equivalenti alle aggravanti; 5) l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e in larga parte meramente assertivi o di dissenso fattuale rispetto alle valutazioni dei giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che le doglianze erano generiche, in parte ripetitive di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, e non si misuravano criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
È stata dedotta come attenuante non riconosciuta; la sentenza non ne entra nel merito, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
art. 192 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate, idonee a confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; deduzioni vaghe o meramente assertive sono inammissibili.
- Non è ammissibile in cassazione una critica che si risolva in un mero dissenso soggettivo rispetto alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, se non accompagnata da puntuale confutazione delle argomentazioni decisorie.
- Le doglianze ripetitive di questioni già vagliate e disattese nei gradi di merito, prive di autonoma e specifica confutazione, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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