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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25303/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato, già detenuto per una pena residua di 9 mesi e 13 giorni di reclusione per tentata rapina e oltraggio, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Brescia più misure alternative: semilibertà, detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., affidamento in prova al servizio sociale e affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990. A sostegno dell’istanza aveva dedotto l’avvenuto reperimento di un lavoro stabile, l’assenza di condanne successive e, con successiva memoria, la presa in carico da parte del SerD per dipendenza da oppioidi in remissione, con astensione dall’uso di sostanze da almeno un anno. Il Tribunale aveva però rigettato tutte le richieste valorizzando negativamente precedenti penali, pendenze, violazioni di prescrizioni in precedenti benefici, assenza di un contesto familiare accogliente, disoccupazione e invalidità. Nel ricorso per cassazione erano dedotti due motivi: 1) vizio di motivazione sul diniego dell’affidamento terapeutico, per non avere il Tribunale considerato adeguatamente il percorso di recupero e i risultati positivi del trattamento; 2) vizio di motivazione, rispetto alle richieste subordinate, sulla ritenuta mancanza di un domicilio idoneo, assumendo che la moglie non fosse realmente pluripregiudicata né avesse rifiutato l’accoglienza e che, in ogni caso, l’abitazione fosse nella disponibilità del ricorrente quale titolare del contratto di locazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il Tribunale si era conformato ai principi in tema di affidamento in prova ordinario e terapeutico, compiendo una valutazione prognostica complessiva sulla pericolosità del condannato, sui precedenti, sulle pendenze e sull’inidoneità del percorso terapeutico a neutralizzare il rischio di reiterazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudizio di inidoneità del domicilio si fondava su un presupposto di fatto errato, poiché dagli atti risultava che il ricorrente era legittimo assegnatario dell’abitazione di residenza in cui conviveva con moglie e figlia; pertanto, la mancata disponibilità della moglie non era di per sé decisiva per escludere l’idoneità del domicilio. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio su tali punti; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    richiamo alla detenzione domiciliare tra le misure alternative richieste; la sua concedibilità va valutata in concreto anche in rapporto all’idoneità del domicilio e al quadro personale del condannato

  • art. 94 D.P.R. 309/1990

    l’affidamento in prova in casi particolari richiede i presupposti soggettivi e oggettivi di legge e una prognosi favorevole circa recupero e reinserimento; il programma terapeutico non vincola il giudice, che deve valutarlo insieme alla pericolosità del soggetto

  • art. 187 C.d.S.

    richiamato come precedente procedimento pendente/concluso a carico del condannato; utilizzato dal Tribunale ai fini del giudizio di pericolosità

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamo finale alla tutela dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • L’affidamento in prova al servizio sociale, anche nella forma terapeutica prevista per tossicodipendenti o alcooldipendenti, presuppone una prognosi ragionevole di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva, da formulare sulla base di un apprezzamento complessivo di precedenti penali, pendenze, condotta attuale, esiti dell’osservazione e dati socio-familiari.
  • Nel giudizio sull’affidamento terapeutico, la certificazione sanitaria e l’esistenza di un programma di recupero non sono di per sé decisive: il giudice deve verificarne l’attitudine concreta a realizzare anche il contenimento della pericolosità del condannato e il suo effettivo reinserimento sociale.
  • Non esiste una presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità ai fini delle misure alternative; il tribunale di sorveglianza deve effettuare una valutazione individualizzata e concreta, che può legittimamente fondarsi anche su precedenti benefici falliti, purché la motivazione sia coerente e logica.
  • La mera astensione dall’uso di sostanze stupefacenti per un certo periodo non esclude automaticamente la permanenza di esigenze terapeutiche o psicologiche, specie quando il soggetto risulti ancora bisognoso di supporto clinico e di controllo.
  • Ai fini della detenzione domiciliare, l’idoneità del domicilio deve essere valutata sulla base di dati fattuali corretti e completi; un diniego fondato su un presupposto erroneo o sull’omessa considerazione della disponibilità giuridica dell’immobile è affetto da carenza di motivazione.
  • La mancata disponibilità di familiari ad accogliere il condannato non è di per sé sufficiente a escludere l’idoneità del domicilio quando risulti che l’interessato sia titolare o comunque legittimo utilizzatore dell’abitazione interessata.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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