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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14739/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/11/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 6/10/2023. Il ricorrente censura l'applicazione dell'art. 240 cod. pen. e l'insufficiente motivazione richiesta per il sequestro di una somma di denaro, sostenendo che la somma di 67.000,00 euro sequestrata deriverebbe da risarcimenti pagati da compagnie assicurative (ricevuti tramite assegni o bonifici e poi riscossi) e da ricavi non dichiarati dell'attività di pizzeria della moglie, non da attività di contrabbando. Denuncia l'irragionevolezza della valutazione probatoria sulla provenienza della somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato in cassazione è limitato ai soli vizi di legge e non alle censure di merito sulla motivazione o sulla valutazione delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi. Nel caso di specie il Tribunale aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica: la somma in contanti era stata rinvenuta occultata nel doppio fondo di un armadio insieme a pacchetti di sigarette di contrabbando con medesimo numero seriale e a fogli manoscritti con appunti di contabilità ritenuti riconducibili alla vendita di tabacchi. Le argomentazioni alternative del ricorrente erano già state esaminate e disattese in sede di riesame e sono state riproposte in cassazione in termini di mero dissenso, censura non consentita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma penale che punisce il contrabbando; la presenza di pacchetti di sigarette di contrabbando con medesimi numeri seriali è stata utilizzata come indice della provenienza illecita dei beni e della somma sequestrata

  • art. 240 cod. pen.

    onere di motivazione relativo al sequestro preventivo di somme di denaro

    Riferimento al principio secondo cui il giudice deve motivare adeguatamente il sequestro di denaro; la censura del ricorrente riguardava la presunta applicazione errata di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    limitazioni al sindacato sulle misure cautelari reali

    Stabilisce il divieto di dedurre in cassazione vizi di motivazione nelle misure cautelari reali, limitando il ricorso per cassazione ai soli vizi di legge; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare il ricorso inammissibile

  • art. 125 cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione degli atti giudiziari

    La Corte ricorda che la violazione di legge comprende anche vizi motivazionali talmente gravi da rendere l'atto privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; nel caso la motivazione non è stata ritenuta tale da integrare la violazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    limiti dell'esame in cassazione

    Norma che definisce i motivi di ricorso consentiti in cassazione; la Corte osserva che non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della declaratoria di inammissibilita e oneri

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese del procedimento e il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte per imporre le sanzioni economiche al ricorrente

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali la Corte di cassazione è limitata a valutare vizi di diritto: non è consentito ribaltare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente priva dei requisiti minimi.
  • La co-occorrenza di beni illeciti (es. pacchetti di sigarette di contrabbando) e di denaro occultato nello stesso nascondiglio, unitamente a appunti contabili, costituisce un elemento indiziario forte e può giustificare il sequestro preventivo della somma come pertinenza dell'attività delittuosa.
  • Allegazioni alternative sulla provenienza lecita del denaro (pagamenti assicurativi tramite assegni/bonifici o ricavi d'impresa) devono essere provate con elementi concreti e non con affermazioni generiche; la mera possibilità alternativa non è sufficiente a scalfire la motivazione del giudice che abbia valutato e respinto tali argomentazioni.
  • Riproporre in cassazione gli stessi motivi già esaminati e respinti nel giudizio di merito, senza indicare un concreto vizio di legge o una motivazione totalmente carente, comporta elevata probabilità di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni accessorie.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro di denaro è utile raccogliere e documentare prova diretta della provenienza lecita (documenti bancari, tracciabilità dei pagamenti, attestazioni fiscali aggiornate) e dimostrare la coincidenza temporale e quantitativa tra entrate lecite e la somma rinvenuta.

Testo integrale

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