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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-331/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 15 September 2021. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Le-Vel – Earlier national word mark LEVEL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity of the goods and services – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-331/20

Giurisprudenza europea62020TJ0331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Laboratorios Ern contro il marchio UE Le-Vel. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti e servizi richiesti non erano simili a quelli coperti dal marchio anteriore LEVEL, escludendo così il rischio di confusione. La pronuncia ribadisce che, ai fini dell’articolo 8(1)(b), la somiglianza dei segni non basta se manca la somiglianza tra i prodotti o servizi.

Marchio UE Le-Vel: assenza di somiglianza tra i prodotti/servizi e conseguente esclusione del rischio di confusione rispetto al marchio nazionale anteriore LEVEL

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente escluso la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, ritenendo non simili i prodotti e servizi designati dal marchio richiesto Le-Vel rispetto ai prodotti coperti dal marchio anteriore LEVEL; in particolare, se esistano somiglianze tra prodotti di profumeria, preparazioni abrasive, aromi/alimentari e servizi di vendita al dettaglio o pubblicità, da un lato, e preparazioni farmaceutiche e sanitarie, dall’altro.

Principio di diritto

Nel procedimento di opposizione ex articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone cumulativamente la somiglianza o identità sia dei segni sia dei prodotti o servizi. Se la Commissione di ricorso accerta, senza errore, che i prodotti e servizi contrapposti non sono simili perché differiscono per natura, finalità, canali di distribuzione, origine abituale e assenza di complementarità o concorrenza, la sola eventuale somiglianza visiva o fonetica dei segni non può fondare l’opposizione e la domanda di marchio va respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 41 del regolamento n. 207/2009
  • Articoli 46, 58, 59 e 60 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 65 del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE Le-Vel: assenza di somiglianza tra i prodotti/servizi e conseguente esclusione del rischio di confusione rispetto al marchio nazionale anteriore LEVEL

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha deciso un ricorso diretto contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione tra marchi. La controversia riguarda il marchio denominativo UE "Le-Vel" e il marchio nazionale spagnolo anteriore "LEVEL", con applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 16 marzo 2016 Le-Vel Brands, LLC ha chiesto la registrazione del marchio UE denominativo "Le-Vel" per prodotti e servizi delle classi 3 e 35, tra cui:

  • in classe 3: preparazioni per lucidare, detergere e abrasive; profumeria; aromi per bevande; aromi alimentari; fragranze per uso personale; oli profumati per la fabbricazione di preparazioni cosmetiche;
  • in classe 35: servizi di pubblicità, gestione e amministrazione aziendale, funzioni d’ufficio e servizi di vendita al dettaglio e online riferiti a vari prodotti cosmetici e per la cura personale.

Laboratorios Ern, SA ha proposto opposizione basata sul marchio spagnolo anteriore "LEVEL", registrato per prodotti della classe 5, tra cui preparazioni farmaceutiche e veterinarie, preparazioni sanitarie per uso medico, alimenti dietetici, integratori alimentari e prodotti per distruggere vermi, funghicidi ed erbicidi. L’opposizione è stata accolta solo in parte dalla divisione di opposizione e respinta per i prodotti e servizi qui in esame; la commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto.

Questione giuridica

La ricorrente ha contestato la decisione della commissione di ricorso deducendo la violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. In sostanza, ha sostenuto che i segni fossero fortemente simili, anche foneticamente identici, e che i prodotti e servizi fossero sufficientemente vicini da generare confusione o associazione nel pubblico.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, un marchio non è registrabile se, per l’identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico. Richiama inoltre l’articolo 8(2)(a)(ii), che definisce i marchi anteriori registrati in uno Stato membro.

In linea con la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che la valutazione del rischio di confusione è globale, ma che le condizioni relative alla somiglianza dei segni e a quella dei prodotti o servizi sono cumulative. Se manca una di esse, il rischio di confusione è escluso.

Valutazione della somiglianza dei prodotti della classe 3

Profumeria, fragranze per uso personale e oli profumati per preparazioni cosmetiche

Il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui questi prodotti della classe 3 non sono simili alle preparazioni farmaceutiche e sanitarie della classe 5 coperte dal marchio LEVEL.

Vengono valorizzati i seguenti elementi:

  • finalità diversa: i prodotti di profumeria servono a conferire un odore gradevole o a migliorare l’aspetto personale, mentre i prodotti della classe 5 sono destinati al trattamento medico o alla salute;
  • canali di distribuzione diversi: in generale profumeria e cosmetica sono vendute in profumerie, supermercati o drugstore, mentre i prodotti medicinali in farmacia;
  • origine abituale diversa: non provengono normalmente dagli stessi produttori;
  • assenza di concorrenza o complementarità.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui tali prodotti potrebbero essere utilizzati in terapie alternative o aromaterapia: tale destinazione non emerge dalla descrizione dei prodotti oggetto della domanda, che li qualifica come prodotti per uso personale o per preparazioni cosmetiche. Inoltre, il richiamo a un allegato prodotto solo in giudizio è dichiarato inammissibile, perché il Tribunale controlla la legittimità della decisione impugnata sulla base degli atti del procedimento amministrativo.

Preparazioni per lucidare, detergere e abrasive

Anche per le preparazioni per lucidare, detergere e abrasive, il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza rispetto ai prodotti della classe 5, in particolare i prodotti per distruggere vermi, funghicidi ed erbicidi.

Il ragionamento è il seguente:

  • i primi servono alla pulizia, alla lucidatura e allo sfregamento di superfici;
  • i secondi sono usati, ad esempio, in agricoltura o nella manutenzione di spazi esterni per eliminare parassiti, funghi o vegetazione indesiderata;
  • i canali di distribuzione sono diversi, essendo normalmente collocati in sezioni differenti dei punti vendita;
  • non è dimostrato che abbiano lo stesso origine industriale o che si pongano in rapporto di concorrenza o complementarità.

Aromi per bevande e aromi alimentari

Il Tribunale conferma anche la valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli aromi per bevande e gli aromi alimentari a base di oli essenziali non sono simili ai prodotti dietetici e agli integratori alimentari della classe 5. La ricorrente non può fondarsi su una decisione precedente della divisione di opposizione, poiché una commissione di ricorso non è vincolata dalle decisioni di un organo inferiore dell’EUIPO.

Valutazione dei servizi della classe 35

Per i servizi di classe 35, il Tribunale ritiene corretto il confronto operato dalla commissione di ricorso con i prodotti della classe 5 coperti dal marchio LEVEL. In particolare:

  • i servizi di vendita al dettaglio e online riguardano prodotti della classe 3 e non i prodotti della classe 5;
  • non essendo i prodotti della classe 3 simili a quelli della classe 5, manca il necessario nesso di complementarità tra servizi e prodotti;
  • quanto ai servizi di pubblicità, gestione, amministrazione aziendale e funzioni d’ufficio, la ricorrente non ha formulato censure specifiche efficaci.

Rischio di confusione e decisione finale

Il Tribunale osserva che, poiché i prodotti e servizi in esame non sono simili a quelli del marchio anteriore, viene meno una delle condizioni cumulative richieste dall’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, anche a fronte di una possibile somiglianza elevata o identità fonetica tra i segni, il rischio di confusione è escluso.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. Laboratorios Ern, SA è stata condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la somiglianza tra i segni non è sufficiente se i prodotti o servizi non sono simili;
  • nella valutazione della somiglianza contano natura, finalità, canali di distribuzione, origine abituale e rapporto di concorrenza o complementarità;
  • nel contenzioso dinanzi al Tribunale non possono essere introdotti elementi di prova nuovi per contestare la decisione amministrativa impugnata;
  • una decisione della divisione di opposizione non vincola la commissione di ricorso dell’EUIPO.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimento di opposizionerischio di confusionesomiglianza tra prodotti e servizispese processuali

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