Cassazione Penale, Sentenza n. 09024/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per ricettazione e reati connessi (artt. 648 e 474 c.p.) per la detenzione ai fini di vendita di borse di marca contraffatte. Il ricorrente denunciava principalmente la nullità degli atti per omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (richiamo a art. 178 c.p.p. e art. 415-bis c.p.p.), lamentando che l'avviso era stato notificato solo al difensore e che il prevenuto non era stato raggiunto né dalla notifica diretta né da quella sostitutiva ex art. 164 c.p.p.; la nullità era stata tempestivamente eccepita. Sono state inoltre dedotte questioni di merito: riconoscimento del falso "grossolano" (art. 474 c.p.), riqualificazione della condotta nel reato meno grave previsto dall'art. 712 c.p., applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. per precedenti non ostativi, conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria e concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la nullità procedurale. Ha ritenuto che l'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto ex art. 415-bis c.p.p., quando l'indagato non è stato raggiunto né dalla notifica diretta né da quella sostitutiva ex art. 164 c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che produce l'illegittimità degli atti successivi (decreto di citazione a giudizio e sentenze di merito). La nullità era stata tempestivamente eccepita e non risultava sanata; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per la prosecuzione del procedimento. Si è inoltre chiarito che la nullità del decreto di citazione per l'omessa assunzione dell'interrogatorio non invalida gli atti procedimentali precedenti e non richiede il rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la condanna del ricorrente è stata pronunciata in base alla detenzione ai fini di vendita di beni contraffatti, rientrante nella fattispecie di ricettazione.
art. 474 cod. pen.
Norma relativa alla produzione e commercio di prodotti con segni falsi (contraffazione): contestata per la commercializzazione di borse di marca contraffatte; il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del falso "grossolano", ma la Corte ha deciso per la via procedurale senza entrare nel merito sostanziale.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso di conclusione delle indagini e la possibilità per l'indagato di rendere interrogatorio. La mancata esecuzione dell'interrogatorio richiesto dopo tale avviso, quando l'indagato non sia stato raggiunto dalla notifica, determina nullità degli atti successivi.
art. 164 cod. proc. pen.
Regola la notifica sostitutiva: la Corte ha richiamato che, in mancanza sia della notifica diretta sia di quella sostitutiva, l'indagato non può essere ritenuto raggiunto dalla comunicazione e l'interrogatorio non può essere considerato valido.
art. 183 cod. proc. pen.
Prevede l'effetto sanante derivante dalla scelta di riti speciali (es. giudizio abbreviato). La Corte ha precisato che talune nullità possono essere sanate dalla scelta del rito, ma nel caso concreto la nullità era precedente e tempestivamente eccepita, quindi non sanata.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come fondamento della nullità degli atti conseguenti all'omesso interrogatorio; la Corte ha valutato la questione nel quadro delle nullità derivanti dall'omessa assunzione dell'interrogatorio ex art. 415-bis.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione a profili di motivazione e impugnazione della sentenza di merito; la questione non è stata risolta sul merito, essendo prevalsa la nullità procedurale.
art. 712 cod. pen.
Fattispecie meno grave invocata dalla difesa per una possibile riqualificazione della condotta rispetto alla ricettazione; la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'annullamento per nullità procedurale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità invocata in relazione ai precedenti dell'imputato; la Corte non ha esaminato e deciso sulla sua applicabilità per effetto dell'annullamento procedurale.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche che la difesa aveva richiesto; anche questa deduzione non è stata valutata nel merito a seguito dell'accoglimento del vizio procedurale.
Massime di principio
- Se l'indagato richiede di rendere interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), è essenziale che la notifica raggiunga effettivamente l'indagato: la sola notifica al difensore non sempre è sufficiente se il prevenuto non è stato avvisato né dichiarato irreperibile.
- L'omesso espletamento dell'interrogatorio, quando la notifica non ha raggiunto l'indagato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che compromette il decreto di citazione e le sentenze successive, salvo che la nullità non sia stata sanata o tempestivamente eccepita.
- La scelta di un rito speciale (es. giudizio abbreviato) può avere effetto sanante su certe nullità ex art. 183 c.p.p.; pertanto le questioni procedurali vanno eccepite tempestivamente e prima che si verifichino atti che possano sanare il vizio.
- La tempestività dell'eccezione è determinante: la difesa deve sollevare la nullità appena possibile (nelle fasi preliminari o in udienza) per evitare la perdita dell'azione di nullità per sanatoria o rinuncia.
- L'annullamento del decreto di citazione per omessa assunzione dell'interrogatorio non invalida automaticamente gli atti precedenti (non richiede il rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini), ma comporta la trasmissione degli atti alla Procura per la prosecuzione del procedimento.
- Per la Procura e per il difensore: verificare sempre la corretta notifica all'indagato (diretta o sostitutiva) e documentare la comunicazione; per il giudice: pronunciarsi sulle eccezioni procedurali in modo motivato prima di valutare le questioni di merito.
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