Sentenza del 22/01/2021 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Atto di accertamento - Elementi informativi - Omissione - Nullità dell'atto - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha escluso la nullità dell'atto per le omissioni denunciate. Ha ritenuto che l'indicazione dell'organo giurisdizionale, del termine e della forma del ricorso e dell'autorità amministrativa per informazioni/autotutela non siano elementi prescritti a pena di nullità dell'atto di accertamento; pertanto l'eccezione di nullità è stata respinta e l'atto non è stato annullato per tali motivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva la nullità dell'atto di accertamento per omissione di elementi informativi: mancata indicazione dell'organo giurisdizionale cui ricorrere, del termine e della forma del ricorso, e mancata indicazione dell'autorità amministrativa a cui chiedere informazioni o a cui ricorrere in sede di autotutela. Si chiedeva l'annullamento dell'atto per queste carenze formali.
Norme richiamate
Cass. sez. civ., n. 301/2018
La Corte ha già affermato che omissioni relative all'indicazione dell'organo giurisdizionale e delle modalità/termini di impugnazione non determinano la nullità dell'atto impositivo se non incidono sul concreto esercizio del diritto di difesa.
Cass. sez. civ., n. 19675/2011
Si conferma l'orientamento secondo cui le lacune informative di cui sopra non sono elementi essenziali dell'atto da cui deriverebbe nullità automatica; occorre valutare il concreto pregiudizio subito dal destinatario.
Massime di principio
- La mancata indicazione dell'organo giurisdizionale, del termine e della forma del ricorso o dell'autorità per informazioni/autotutela non determina automaticamente la nullità dell'atto di accertamento.
- Per ottenere l'annullamento dell'atto il contribuente deve dimostrare che l'omissione ha effettivamente pregiudicato il suo diritto di difesa o ha impedito il tempestivo esercizio dell'impugnazione.
- È comunque buona prassi che l'Amministrazione indichi chiaramente informazioni su ricorso e autotutela; in mancanza il contribuente può comunque proporre ricorso basandosi sui termini ordinari e sui motivi sostanziali.
- In situazioni simili conviene contestare l'atto su vizi sostanziali (motivazione, calcolo dell'imposta, omissioni sostanziali) piuttosto che puntare unicamente su carenze meramente formali, salvo che non sia dimostrabile un concreto pregiudizio procedurale.
- Il giudice valuterà caso per caso: se l'omissione ha creato un effettivo impedimento all'impugnazione o al diritto di difesa, può comunque essere riconosciuta rilevanza e portare all'annullamento.
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