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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48239/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sauna era stato condannato dal GIP di Ragusa per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990 per aver trasportato e detenuto a fini di spaccio circa 2,200 kg di cocaina (accertato il 20/11/2020). In appello la Corte di Catania ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990, accogliendo un concordato difensivo, pur applicando la medesima pena inflitta dal GIP. Con ricorso in Cassazione il Sauna denunciava l'illegittimità della pena per l'applicazione dell'aumento fisso dei "due terzi" previsto per la recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, comma 4 c.p.), sollevando questione di legittimità costituzionale di tale norma rispetto agli artt. 2 e 27 Cost. Tuttavia, il ricorrente ha poi formalmente rinunciato al ricorso con dichiarazione depositata il 01/08/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per effetto della rinuncia del ricorrente. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186/2000) e ritenendo che non sussistessero elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Per effetto della rinuncia non è stato esaminato il merito della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 99 c.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale sul traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; reato per cui l'imputato è stato condannato

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Aggravante collegata alla fattispecie stupefacente; la Corte d'Appello ha escluso tale aggravante nel parziale annullamento della sentenza di primo grado

  • cod. pen., art. 99, comma 4

    Prevede l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale; era oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ma non è stata esaminata per la rinuncia

  • cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. d)

    Dispone l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente; norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso

  • Costituzione, art. 27

    Invocato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte non ha deciso la questione per intervenuta rinuncia

  • Costituzione, artt. 2 e 3

    Richiamati nella censura per il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali connessi alla limitazione obbligatoria del "quantum" della pena; non esaminati

  • Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza utilizzata per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa dell'inammissibilità e giustificare l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. ed impedisce l'esame del merito e di eventuali questioni di legittimità costituzionale sollevate.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali; la Corte può altresì condannare il ricorrente a versare una somma alla Cassa delle Ammende se ritiene che non vi sia giustificazione per l'azione che ha determinato l'inammissibilità.
  • Se l'obiettivo è ottenere un pronunciamento sulla costituzionalità di una norma (es. aumento obbligatorio per recidiva di cui all'art. 99 c.p.), il ricorrente non deve rinunciare al ricorso prima che la Corte si pronunci, altrimenti la questione resta inesaminata.
  • L'esclusione di un'aggravante in sede di appello non esclude che la pena possa restare sostanzialmente confermata per altri motivi; le impugnazioni devono quindi essere valutate anche in termini di utilità processuale prima di eventuali rinunce.
  • Le questioni riguardanti aumenti obbligatori del "quantum" della pena possono dar luogo a profili costituzionali rilevanti (art. 2, 3, 27 Cost.), ma richiedono il passaggio per il giudizio di legittimità per essere effettivamente definite.

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