Cassazione Penale, Sentenza n. 13695/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato, il 18-01-2022, rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, commi 2 e 3 c.p.p. Alla stregua di tale rinuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30-04-2021 con cui il Tribunale del Riesame confermava il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (28-01-2021) della somma di €870,10, o in subordine beni per equivalente, ritenuta profitto del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. La difesa ha proposto tre motivi: (i) mancato esame della ricostruzione difensiva e difetto di valutazione del fumus commissi delicti, visto che le prestazioni oggetto di fatture sarebbero realmente avvenute; (ii) errata valutazione della differenza tra illecita intermediazione e illecita somministrazione di manodopera e la rilevanza di tale differenza per l'esistenza soggettiva dell'operazione; (iii) travisamento della prova per lettura parziale delle dichiarazioni rese dall'indagato e mancata considerazione delle argomentazioni difensive.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
La somma sequestrata è stata qualificata come profitto del reato di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti; il Tribunale aveva ritenuto sussistere il fumus commissi delicti rispetto a tale fattispecie.
codice di procedura penale, art. 589 commi 2 e 3
art. 589, commi 2 e 3 c.p.p.
La rinuncia rituale all'impugnazione disciplinata da questa norma comporta l'improcedibilità dell'appello; in presenza della rinuncia il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame del merito.
codice di procedura penale, art. 616
La norma è stata applicata per imporre al rinunciante l'onere delle spese processuali e la sanzione amministrativa di €500 da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. determina l'inammissibilità dell'appello e impedisce l'esame del merito: chi intende ottenere un controllo giurisdizionale effettivo non deve rinunciare all'impugnazione.
- Nel sindacato sul sequestro preventivo per profitto di reato il giudice valuta il fumus commissi delicti; la difesa deve documentare e argomentare in modo puntuale l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture per contrastare la nozione di operazione inesistente.
- La distinzione tra illecita intermediazione e illecita somministrazione di manodopera è rilevante: l'esistenza di un concreto prestatore e di una reale prestazione può escludere l'inesistenza soggettiva dell'operazione e indebolire l'accusa di fatture per operazioni inesistenti.
- Le censure di travisamento della prova richiedono indicazioni precise di quali elementi siano stati omessi o interpretati erroneamente dal giudice; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti a rimuovere una misura cautelare, specie se l'impugnazione viene poi ritirata.
- Il ricorrente che rinuncia all'impugnazione è esposto al rimborso delle spese processuali e ad oneri aggiuntivi (es. contributo alla Cassa delle ammende): considerare attentamente le conseguenze economiche prima della rinuncia.
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