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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34201/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 28 gennaio 2026 della Corte d'appello di Messina, che lo aveva condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo l'accertamento di merito, durante un arresto egli si era divincolato e aveva sferrato gomitate a due operatori di pubblica sicurezza, provocando lesioni. Con il primo motivo ha contestato il carattere violento della condotta e prospettato che il divincolamento fosse diretto a sottrarsi a un pestaggio da parte di un solo operatore; ha inoltre riproposto doglianze sulla ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato la condanna per lesioni, sostenendo l'assorbimento di tale delitto nella resistenza e l'assenza del dolo di lesioni. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, reiterativo e volto a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità: le censure non si confrontavano con la motivazione dei giudici di merito, secondo cui le lesioni dell'imputato erano compatibili con le concitate fasi dell'arresto e con l'energia impiegata dagli operanti, mentre le gomitate dirette a due operatori e le lesioni arrecate a entrambi smentivano la tesi difensiva del divincolamento per sottrarsi all'azione di un solo agente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le lesioni non sono assorbite nella resistenza e, quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta violenta insieme all'accettazione dell'eventualità delle sue naturali e prevedibili conseguenze; la censura sul dolo era comunque genericamente dedotta. Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non manifestamente illogico il diniego della sospensione condizionale, formulando una prognosi di pericolo di reiterazione sulla base del fatto che il reato era stato commesso durante un procedimento sospeso per messa alla prova e che, al momento del controllo, l'imputato era in possesso di un'autovettura rubata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la sua colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    correttamente i giudici di merito hanno escluso l'assorbimento del delitto di lesioni in quello di resistenza

    Il delitto di lesioni non è assorbito in quello di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 582 c.p.

    essendo dunque sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta violenta, unitamente alla accettazione dell'eventualità che da essa conseguano le sue naturali e prevedibili conseguenze

    Per il dolo di lesioni è sufficiente la coscienza e volontà della condotta violenta, accompagnata dall'accettazione dell'eventualità che ne derivino conseguenze lesive naturali e prevedibili.

  • art. 163 c.p.

    la Corte territoriale ha offerto una puntuale motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto di non potere accordare la sospensione condizionale della pena, formulando - con motivazione non manifestamente illogica - una prognosi di pericolo di reiterazione di reati

    Il diniego della sospensione condizionale può fondarsi su una prognosi motivata di pericolo di reiterazione dei reati, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando il ricorrente è in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • Il delitto di lesioni non è assorbito nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
  • Ai fini del dolo di lesioni è sufficiente la coscienza e volontà della condotta violenta e l'accettazione dell'eventualità che ne conseguano le sue naturali e prevedibili conseguenze.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere fondato su una prognosi motivata di pericolo di reiterazione del reato, valutata alla luce delle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAParte generaleProcesso penale

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