Sentenza n. 429/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 289/2025, pubblicata il 18.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 289/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 289/2025, passata in giudicato e notificata al domicilio reale dell'Amministrazione, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione spontanea. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Il Ministero è stato comunque condannato, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e della regola generale sulle spese, a rifondere alla ricorrente € 500,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato se effettivamente versato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo la regola della soccombenza, anche considerando che l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
- La notificazione della sentenza passata in giudicato al domicilio reale dell'amministrazione, unitamente alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione spontanea, consente di agire per l'ottemperanza in caso di mancato adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →