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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23849/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, amministratore unico e socio di una società poi fallita, era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla mancata consegna, distruzione, sottrazione o occultamento delle scritture contabili della società fallita, ritenuti condotti al fine di arrecare pregiudizio ai creditori e di impedire la ricostruzione del patrimonio e delle vicende aziendali. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe desunto tale elemento solo dalla mancata consegna delle scritture; che il deposito dei bilanci fino al 31.12.2017 sarebbe incompatibile con una finalità di occultamento; che il curatore aveva potuto ricostruire le poste attive proprio grazie ai bilanci depositati; che non vi sarebbe prova della ricezione della richiesta di consegna della documentazione; e che sarebbe contraddittoria la lettura della condotta come finalizzata a occultare somme derivanti da un mutuo bancario, essendo il mutuo garantito da fideiussione personale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente individuato una pluralità di indici oggettivi da cui desumere il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale, tra cui la lunga permanenza dell'imputato nella carica di amministratore unico e socio, gli atti di gestione diretta della società, il deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, la stipula di un mutuo garantito personalmente e la mancata rinvenuta traccia di rilevanti poste attive. Ha inoltre affermato che il ricorso non si confrontava criticamente con la ratio decidendi e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa al giudice di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

    artt. 216, co. 1, n. 2 e 223 l.fall.

    Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica quando le scritture contabili sono distrutte, sottratte o occultate al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

  • art. 223 l. fall.

    artt. 216, co. 1, n. 2 e 223 l.fall.

    Norma richiamata per la punibilità della bancarotta fraudolenta documentale in ambito societario fallimentare.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori; non è sufficiente la mera scomparsa delle scritture contabili come dato fenomenico dell'elemento oggettivo del reato.
  • La bancarotta fraudolenta documentale generica, distinta dalla forma specifica, è a dolo generico e presuppone che le scritture contabili siano effettivamente rinvenute ed esaminate, essendo configurabile quando la loro tenuta irregolare impedisca la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  • La prova del dolo nella bancarotta documentale deve essere tratta da circostanze ulteriori rispetto alla sola mancanza o irregolarità delle scritture, circostanze idonee a illuminare la finalità fraudolenta della condotta o la consapevolezza del pregiudizio per i creditori.
  • Il giudice di merito può fondare l'affermazione del dolo su un insieme di indici oggettivi e su un ragionamento inferenziale coerente, purché tali elementi siano logicamente collegati alla finalità contestata.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La presenza di adempimenti societari formali, come il deposito dei bilanci, non esclude di per sé la bancarotta documentale né neutralizza automaticamente la rilevanza della mancata consegna delle scritture contabili al curatore quando tale omissione abbia impedito le verifiche patrimoniali e creditorie.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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