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Sentenza

Sentenza n. 8111/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, ed in particolare degli atti indicati in ricorso; del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).

Giustizia amministrativa202303441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, determinazione e riparto degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Regione Umbria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che le aveva ripartito gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e le circolari presupposti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la Regione non aveva comunicato alla segreteria del TAR l'atto di accertamento dell'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 richieda cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, di un atto di accertamento del pagamento, da pubblicare e comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Poiché mancava tale comunicazione, non si era perfezionata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere. Il pagamento e l'adesione alla procedura avevano comunque determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede una fattispecie complessa composta sia dal pagamento tempestivo della quota ridotta sia dall'atto regionale o provinciale di accertamento, pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per ricondurre la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione alla declaratoria di improcedibilità, in assenza dei presupposti specifici per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Ai fini della cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, non è sufficiente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice: occorre anche l'adozione dell'atto regionale o provinciale di accertamento, la sua pubblicazione e la comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
  • Quando il pagamento della quota ridotta determina la perdita dell'interesse alla decisione, ma non si perfezionano tutti gli adempimenti richiesti dalla norma speciale per la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La fattispecie legale di cessazione della materia del contendere può essere subordinata cumulativamente ad adempimenti posti a carico di soggetti diversi; il mancato compimento di uno di tali adempimenti impedisce l'applicazione della disciplina speciale, senza escludere una diversa declaratoria processuale fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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