Sentenza n. 2286/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione n. 5 del 28/01/2026 (reg. generale n. 43/28-01-2026) IV Settore n. 5/28-01-2026, notificata in pari data, avente ad oggetto la comunicazione di decadenza/esclusione dall’aggiudicazione della concessione novennale della gestione, manutenzione e valorizzazione della villa comunale di Via Cancello e degli atti alla stessa collegati; b) per quanto occorra della comunicazione del 27/03/2025 nonché del preavviso di adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione prot. n. 6629 del 09/06/2025, adottati dal Comune di Crispano; c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ditta ricorrente, ivi compresi i richiamati pareri resi dall'avv.to R. Marciano, consulente legale dell'Amministrazione comunale, con prot. n. 2327 del 27.02.2025, e dal Segretario Generale del Comune di Crispano, con prot. n. 3484 del 24.03.2024, di cui si ignora il contenuto poiché mai portati a conoscenza della ditta ricorrente, nonché degli eventuali bandi, aventi ad oggetto l'aggiudicazione e/o la concessione in gestione del medesimo bene e dei relativi contratti di affidamento, adottati e pubblicati nelle more della presentazione del presente gravame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione della concessione, fondato sulla mancata produzione di una polizza assicurativa ritenuta conforme al capitolato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, unica partecipante alla procedura, aveva ottenuto l'aggiudicazione della concessione novennale della villa comunale e aveva successivamente prodotto una polizza assicurativa, nonché diversi preventivi e proposte integrative. Sosteneva che la polizza originaria e le successive proposte rispettassero, o addirittura superassero, i massimali previsti dal capitolato e che il Comune avesse progressivamente richiesto requisiti ulteriori non contemplati dalla lex specialis. Deduceva, con un'unica articolata censura, la violazione degli artt. 71, 108 e 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 3, 6, 10-bis, 18 e 19 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Contestava inoltre la violazione della lex specialis, del principio di proporzionalità e ragionevolezza e del legittimo affidamento. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sosteneva nel merito che la polizza fosse stata prodotta tardivamente e non fosse conforme né alle prescrizioni del capitolato né all'oggetto della concessione.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e precisando che il ricorso può essere riproposto nei termini dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso non indicava il CIG, sebbene l'art. 120, comma 1, c.p.a. imponga tale indicazione negli atti relativi alle procedure di gara e concessione. Ha escluso che l'omissione comportasse automaticamente l'inammissibilità, disponendo d'ufficio la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 120 e 86 c.p.a., con indicazione del CIG A021445EF1. Tuttavia, ha ritenuto che la mancata indicazione, pur conoscendo la parte il codice, costituisse violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a., rilevante ai fini della regolazione delle spese ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. Nel merito della giurisdizione, il TAR ha qualificato l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per l'intera durata della concessione come obbligo di esecuzione e adempimento funzionale alla conclusione del contratto, non come requisito di partecipazione o elemento della selezione dell'offerta. La decadenza è stata adottata dopo l'aggiudicazione, in ragione del presunto inadempimento dell'aggiudicataria nella produzione della documentazione assicurativa. Secondo il Collegio, l'atto non esprimeva un potere autoritativo esercitato nella fase pubblicistica, ma costituiva un atto riconducibile alla fase negoziale o precontrattuale, connesso alla violazione di obblighi di correttezza e buona fede e, secondo i casi, alla risoluzione per inadempimento di un accordo già eseguito o al recesso dalle trattative. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, c.p.a.
Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione [...] sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio [...] ai sensi dell’articolo 86, comma 1.
L'indicazione del CIG è obbligatoria negli atti relativi al rito speciale degli appalti; la sua omissione non determina automaticamente l'inammissibilità, ma comporta la correzione dell'errore materiale secondo l'art. 86 c.p.a., anche d'ufficio.
art. 86, comma 1, c.p.a.
Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche all'omessa indicazione del CIG prevista dall'art. 120 c.p.a.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
La mancata indicazione del CIG, quando esso è noto alla parte, viola il principio di chiarezza degli atti processuali, pur senza comportare l'inammissibilità del ricorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti costituisce parametro rilevante per la regolazione e la liquidazione delle spese di lite.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento riguarda la fase pubblicistica di scelta del contraente e non si estende alle controversie relative agli obblighi negoziali o precontrattuali successivi all'aggiudicazione.
art. 11 c.p.a.
Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.
art. 11 del Capitolato speciale di gara
L’appaltatore è espressamente obbligato [...] a stipulare polizza assicurativa, per la durata dell’intera concessione.
L'obbligo assicurativo è configurato come obbligo del concessionario, funzionale alla conclusione e all'esecuzione del rapporto concessorio, non come requisito di partecipazione alla gara.
art. 3, comma 5, d.l. 13 agosto 2010, n. 136
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari [...] gli strumenti di pagamento devono riportare [...] il codice identificativo di gara (CIG).
Il CIG nasce come strumento di tracciabilità dei flussi finanziari e, nel processo amministrativo, è utilizzato anche per consentire l'individuazione e la trattazione unitaria delle controversie relative alla medesima gara.
Massime di principio
- L'obbligo previsto dalla lex specialis di stipulare una polizza assicurativa per l'intera durata della concessione, quando è collocato tra gli obblighi del concessionario e serve a garantire la gestione e l'esecuzione del rapporto, costituisce un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione alla gara.
- La controversia relativa alla decadenza dall'aggiudicazione adottata dopo la conclusione della fase di selezione, quando la decadenza è motivata dal presunto inadempimento dell'aggiudicatario rispetto a obblighi documentali o assicurativi funzionali alla stipula del contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se non è contestato l'esercizio di un potere autoritativo, ma la correttezza del comportamento dell'amministrazione nella fase negoziale o precontrattuale.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle procedure di affidamento non si estende automaticamente a ogni atto anteriore alla stipula del contratto: occorre verificare il petitum sostanziale e stabilire se la controversia riguardi l'esercizio di un potere pubblicistico oppure l'inadempimento di obblighi negoziali e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
- La mancata indicazione del CIG negli atti di parte relativi a una procedura soggetta al rito appalti non determina, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, l'inammissibilità del ricorso; il giudice deve procedere alla correzione dell'omissione ai sensi degli artt. 120 e 86 c.p.a., anche d'ufficio.
- Quando il CIG era noto alla parte e non è stato indicato nel ricorso, l'omissione viola il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e può essere valorizzata nella regolazione delle spese ai sensi dell'art. 26 c.p.a.
Come è indicizzato
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