Cassazione Civile, Ordinanza n. 21508/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di imposta di registro relativo a un trasferimento immobiliare. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nell'atto di compravendita, assumendo un valore venale in comune commercio più elevato sulla base di parametri comparativi e di altri elementi di valutazione. I contribuenti avevano impugnato l'accertamento; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dei beni trasferiti in misura più bassa rispetto a quella accertata dall'Ufficio, e la CTR aveva rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano, in un unico motivo, la violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 e sostenevano che la CTR avesse erroneamente ritenuto utilizzabili, ai fini della comparazione, vendite di beni non omogenei e non assimilabili, così rendendo indifferente la diversità oggettiva delle negoziazioni poste a base del giudizio di valore; in sostanza, la censura tendeva a ottenere una nuova determinazione del valore imponibile degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria, ma ha dichiarato manifestamente inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la doglianza, formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto compiuto dalla CTR sulla congruità del valore accertato. La Corte ha richiamato i criteri dell'art. 51 d.P.R. 131/1986, evidenziando che i parametri di valutazione sono tra loro pari ordinati e che il criterio comparativo consente l'uso di trasferimenti anteriori di non oltre tre anni, relativi a beni con analoghe caratteristiche, come parametro di confronto, non come valore immutabile. Poiché la CTR aveva motivato il rigetto dell'appello valorizzando lo scostamento significativo tra prezzo dichiarato e valore reale e la comparazione con alienazioni omogenee e dati fattuali offerti dagli stessi appellanti, la censura è stata considerata non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale discussione orale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
istanza di rimessione in termini
può essere accolta quando sia dimostrato un malfunzionamento del sistema informatico di deposito che abbia impedito il tempestivo deposito della memoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986
la censura è stata dedotta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in concreto mirasse alla rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza è stata ricondotta a un vizio motivazionale, ma è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione di fatto
art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986
per gli atti traslativi immobiliari la base imponibile è, di regola, il valore indicato in atto dalle parti
art. 51, commi 1 e 2, d.P.R. n. 131 del 1986
stabiliscono che, se il valore non è indicato o il corrispettivo è superiore, la base imponibile è il corrispettivo pattuito; l'Ufficio può poi rettificare il valore dichiarato se non corrisponde al valore venale in comune commercio
art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
indica criteri pari ordinati per la rettifica del valore, tra cui trasferimenti anteriori di non oltre tre anni di immobili uguali o analoghi, reddito netto capitalizzato e ogni altro elemento di valutazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Ai fini della rettifica del valore dichiarato negli atti di trasferimento immobiliare, i criteri indicati dall'art. 51 d.P.R. 131/1986 sono pari ordinati e l'Ufficio può fondare l'accertamento anche su elementi comparativi, purché riferiti a beni uguali o analoghi e a trasferimenti anteriori entro il limite temporale previsto.
- Il richiamo a comparabili immobiliari non comporta l'intangibilità del valore risultante dai singoli atti di confronto, ma serve come parametro oggettivo di stima per determinare il valore venale in comune commercio del bene trasferito.
- Quando la decisione di merito dia conto dello scostamento tra prezzo dichiarato e valore reale e valorizzi dati fattuali coerenti con la comparazione, la relativa valutazione di congruità non è normalmente sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale realmente dedotto.
- La mera contestazione della diversità dei beni posti a confronto, se diretta a ottenere una diversa stima del bene accertato, attiene al merito e non integra di per sé un vizio di legittimità.
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