Cassazione Civile, Ordinanza n. 28423/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore agiva in giudizio contro il proprio debitore e contro il fratello di quest'ultimo, acquirente di una quota di bene immobile, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità per simulazione della vendita e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Assumeva che la vendita fosse fittizia o comunque pregiudizievole, valorizzando il prezzo ritenuto irrisorio, la mancata prova del pagamento e l'insufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare il credito. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, anche richiamando per relationem la motivazione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e acritica adesione alla sentenza di primo grado; 2) omesso esame e violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove sulla simulazione; 3) violazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c. per non aver ritenuto la simulazione sulla base di presunzioni; 4) omesso esame dei titoli giudiziali e dei decreti ingiuntivi che provavano l'entità del credito e la lesione della garanzia patrimoniale, ai fini della revocatoria; 5) censura sulle spese di lite, dipendente dall'accoglimento delle altre domande.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d'appello richiama e condivide in modo non acritico le ragioni del primo giudice; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito; ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare titoli esecutivi e decreti ingiuntivi prodotti dal creditore, dai quali emergeva un ingente debito del debitore, non adeguatamente confrontato con il valore del bene alienato e con la riduzione della garanzia patrimoniale. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la doglianza sulla motivazione apparente va riqualificata come vizio processuale quando contesta la nullità della sentenza, non il vizio motivazionale in senso stretto
art. 360 c.p.c.
dopo la riforma, il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 116 c.p.c.
non può essere invocato in modo generico per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, se non si indica uno specifico fatto decisivo trascurato
artt. 1414 c.c., 1415 c.c., 1417 c.c.
la censura sulla simulazione è inammissibile se mira solo a un riesame del merito già compiutamente esaminato dal giudice di merito
art. 2901 c.c.
ai fini della revocatoria ordinaria rileva la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale e il pregiudizio consiste nell'insufficienza o nell'aggravamento dell'insufficienza dei beni a soddisfare il credito, non nella sola differenza tra prezzo e valore di mercato
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese resta assorbita dall'esito dell'impugnazione principale
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado se il giudice del gravame mostra di condividere consapevolmente le ragioni del primo giudice e di averle riferite alle specifiche censure di appello; è nulla solo l'adesione meramente acritica e priva di qualsiasi confronto con i motivi di gravame.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica, non condivisibile o non valorizzi tutti gli elementi di prova.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non è ammissibile se tende, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove senza individuare un errore di percezione del materiale probatorio o un fatto decisivo non esaminato.
- L'azione di simulazione richiede una critica puntuale alle valutazioni di merito; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla consistenza degli indizi e delle presunzioni.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore va apprezzato in termini di lesione della garanzia patrimoniale generica: è sufficiente che l'atto renda più grave l'insufficienza dei beni del debitore, anche senza una totale compromissione del patrimonio.
- Per la revocatoria ordinaria non occorre la collusione fra debitore e terzo né la conoscenza del terzo dello specifico credito, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso esaminato; è invece decisiva la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale.
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