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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00222/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita di un immobile, unico bene rilevante del debitore, stipulata tra il debitore medesimo e una società terza acquirente. La creditrice sosteneva di essere titolare di un credito derivante da lavori in appalto eseguiti nell'immobile venduto, credito poi accertato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti il credito, l'eventus damni e il consilium fraudis in capo alle parti della vendita. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e del regime di sanatoria dell'atto di appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo contraddittorio e insufficiente sulla validità dell'atto di impugnazione; 2) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., contestando l'esistenza/opponibilità del credito posto a base della revocatoria; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizi motivazionali in punto di eventus damni, negando che la vendita dell'immobile avesse pregiudicato i creditori; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c., censurando la prova presuntiva del consilium fraudis e sostenendo che gli indizi valorizzati fossero inidonei.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che non era più deducibile il vizio di insufficienza motivazionale e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 342 c.p.c., reputando comunque intelligibili i motivi di appello nonostante la loro prolissità. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inefficacia della vendita nei confronti della creditrice e condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello, pur prolisso e confuso, è valido se consente comunque di individuare le censure e di esercitare il diritto di difesa della controparte.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità dell'atto processuale è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo; non è deducibile in cassazione un semplice difetto di sufficienza motivazionale sulla sanatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza.

  • art. 2901 c.c.

    Ai fini della revocatoria ordinaria è necessario accertare il credito, l'eventus damni e, a seconda dei casi, la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo; il pregiudizio può derivare anche da una variazione qualitativa del patrimonio che renda più difficile la soddisfazione del credito.

  • art. 2729 c.c.

    Il consilium fraudis può essere provato per presunzioni gravi, precise e concordanti, e il giudice di merito può fondarsi anche su un robusto quadro indiziario oltre che su prove documentali e testimoniali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Sono presenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria il pregiudizio alle ragioni creditorie non richiede necessariamente una diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore: è sufficiente anche una variazione qualitativa che renda più difficile o meno agevole l'aggressione esecutiva.
  • Il consilium fraudis può essere desunto da presunzioni semplici, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti, e il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze di merito in censure di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La validità dell'atto di appello va apprezzata in relazione alla sua idoneità a rendere comprensibili le censure e a consentire il contraddittorio, non alla mera eleganza o sinteticità espositiva.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che incide sull'esistenza stessa della motivazione, non il mero difetto di sufficienza o persuasività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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