Cassazione Penale, Sentenza n. 855/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi: 1) erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rissa, sostenendo di essere parte di un gruppo che ha tenuto una condotta di mera difesa passiva dall'aggressione del gruppo avverso (con lesioni riportate, in particolare per Mokounn); 2) violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale relativo al porto illegale di cocci di bottiglia, che a loro avviso sarebbe già estinto per prescrizione alla data della pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: le pronunce di merito, e in particolare la motivazione d'appello basata sulle dichiarazioni dell'ufficiale di P.G., descrivono una partecipazione attiva e armata dei ricorrenti alla colluttazione, escludendo la configurabilità della legittima difesa passiva nella fattispecie. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché i ricorrenti erano già stati assolti in primo grado dalla contravvenzione cui si riferisce la doglianza. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 588 comma 2 cod. pen.
Norma che punisce la rissa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori indicati in sentenza (in particolare la testimonianza dell'ufficiale di P.G.) dimostrassero la partecipazione attiva dei ricorrenti alla rissa, giustificando la condanna ai sensi di questa fattispecie.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Il solo Mokounn è stato ritenuto responsabile anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base dei fatti e del comportamento all'arresto; la motivazione di merito ha ritenuto provata la condotta di resistenza.
art. 616 cod. proc. pen.
ex art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa; la Corte ha applicato tale norma per imporre il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
art. 23 comma 8 d.l. n.137 del 2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33112 del 08/10/2020, Rv. 279972 - 01
Richiamata dalla Corte per il principio secondo cui la legittima difesa in scontri tra gruppi è configurabile solo se chi si difende mantiene una posizione passiva (parare i colpi o fuggire); quando la difesa si esplica attivamente l'elemento intenzionale di partecipazione alla rissa non viene meno.
Massime di principio
- La legittima difesa invocata in giudizio nei casi di scontro tra gruppi è riconosciuta solo se la condotta del difensore è passiva (parare i colpi o darsi alla fuga); una reazione attiva può integrare la condotta tipica della rissa.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici una diversa versione dei fatti: i motivi che impugnano la valutazione probatoria devono essere specifici e indicare errori di diritto o vizi logici nella motivazione per essere ammissibili.
- Se una contravvenzione è stata già oggetto di assoluzione in primo grado, la richiesta di declaratoria di prescrizione per quella stessa contravvenzione può essere dichiarata infondata o inammissibile.
- La condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende possono seguire all'inammissibilità del ricorso quando emergano profili di colpa nell'atto impugnatorio (art. 616 c.p.p.).
- Le decisioni dei giudici di merito che si fondano su valutazioni di fatto (es. dichiarazioni di pubblico ufficiale presenti sul luogo) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non è indicato e motivato un concreto vizio giuridico o logico nella valutazione probatoria.
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