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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15560/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, in parte, aveva riformato la sentenza di primo grado e in parte l'aveva confermata. Le censure erano principalmente: (1) vizi della motivazione e travisamento delle prove (in particolare della valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia); (2) mancata o insufficiente valutazione dei presupposti per l'applicazione delle aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto (disponibilita' di armi e reinvestimento dei proventi illeciti nelle attività economiche); (3) ricadute sanzionatorie illegittime per successione di leggi penali (applicazione della legge n. 69/2015 invece della legge n. 125/2008); (4) errori di dosimetria (riconoscimento recidiva, mancata concessione attenuanti generiche); (5) violazioni del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza in caso di riqualificazioni. Alcuni ricorrenti hanno chiesto annullamento o riforma per carenza probatoria o travisamento delle intercettazioni e delle propalazioni dei collaboratori.

La decisione

La Corte di cassazione, dopo aver richiamato i criteri probatori fondamentali (valutazione unitaria delle dichiarazioni dei collaboratori; limiti del sindacato sulle intercettazioni; possibilita' di motivazione per relationem nell'ipotesi di doppia conforme), ha rigettato la gran parte dei ricorsi perché la motivazione di merito era congrua e compatibile con le massime di esperienza. Tuttavia la Corte ha accolto specifiche doglianze e disposto rinvii: - ha accolto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso di Pasquale Talarico (vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva) e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio di quantificazione della pena; - ha accolto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso di Giovanni Trapasso (incomprensibilita' motivazionale circa la pena in ragione di riqualificazioni/assoluzioni in appello) e ha disposto rinvio per nuovo giudizio; - ha accolto, limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis comma sesto e al trattamento sanzionatorio, il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Trapasso (mancanza di adeguata valutazione su reimpiego proventi) e ha rinviato per nuovo giudizio; - ha accolto, limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, e al trattamento sanzionatorio, i ricorsi proposti nell'interesse di Vincenzo Niutta (incertezza sulla collocazione territoriale/consortile e sul ruolo effettivo rispetto alle attività economiche e alla disponibilita' di armi) e li ha rinviati per nuovo giudizio; - ha accolto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso di Antonio Gallo (mancata motivazione sulla quantificazione della pena in appello) e ha rinviato per nuovo giudizio. Per il resto la Corte ha confermato le condanne e le ricalcolazioni di pena operate in appello, rigettando le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sulle chiamate in correità quando il giudice di merito ha fornito motivazione logica, unitaria e riscontro estrinseco. Alcuni ricorsi sono stati dichiarati inammissibili quando la doglianza non superava i limiti del sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo

    La Corte ha richiamato la natura articolata dell'associazione di tipo mafioso: valutazione degli elementi indiziari, riconoscimento delle aggravanti (quarto: disponibilita' di armi; sesto: reinvestimento di proventi illeciti in attività economiche). Ha ribadito che le aggravanti richiedono prova specifica e non presunzioni automatiche; la sussistenza dell'aggravante sesta va dimostrata in relazione all'intervento sistematico nel tessuto produttivo e al collegamento fra utilita' illecite e investimenti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (e art. 7 d.l. n.152/1991)

    La Corte ha confermato la continuita' tra l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991 e il successivo art. 416-bis.1: per l'aggravante sono richiesti dolo specifico e collegamento funzionale tra condotta e agevolazione del sodalizio.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Richiamato in riqualificazioni di fatti estorsivi; la Corte ha valutato la congruita' della riqualificazione in rapporto al principio del contraddittorio e all'eventuale pregiudizio della difesa (Drassich/ CEDU).

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (intestazione fittizia)

    Usato per le ipotesi di intestazione fittizia di imprese per occultare la titolarita' reale: la Corte ha ritenuto che la fattispecie e' a forma libera e puo' ricomprendere interposizioni parziali o societarie, valutando elemento soggettivo di consapevolezza e finalita' fraudolente.

  • art. 132 T.U.B. (d.lgs. 385/1993) e art. 106 T.U.B.

    Richiamati per le condotte di intermediazione finanziaria illecita / esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria: la Corte ha ritenuto che il reato sussiste quando si esercita attivita' finanziaria fuori dai registri previsti, anche se rivolta a cerchie ristrette, purché potenzialmente rivolta a piu' soggetti.

  • legge n. 69/2015 e legge n. 125/2008

    Contestazioni sulla legge applicabile: la Corte ha richiamato i criteri di temporalita' e successione di leggi penali; se la condotta perdura fino a periodi successivi, puo' trovare applicazione la disciplina piu' recente, salvo prova di cessazione anticipata della condotta.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La valutazione delle chiamate in correità e delle dichiarazioni dei collaboratori deve essere unitaria (credibilita' soggettiva + attendibilita' oggettiva) e le propalazioni richiedono riscontro estrinseco; la Corte rammenta la liberta' di elementi di riscontro.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimita' e' limitato: e' ammissibile dedurre travisamento della prova ma non il travisamento del fatto; la Corte valuta la manifesta illogicita' della motivazione, non riinterpreta i fatti.

Massime di principio

  • Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: devono essere valutate unitariamente (credibilita' soggettiva e attendibilita' oggettiva) e, salvo sicura inattendibilita', il giudice di merito deve verificarne il riscontro estrinseco; le valutazioni frazionate delle propalazioni sono ammissibili se giustificate.
  • Intercettazioni: l'interpretazione del contenuto costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicita' o l'assenza di spiegazione logica rispetto alle massime di esperienza.
  • Aggravanti 416-bis (quarto e sesto): non si applicano per mera affermazione. Per la quarta (armi) serve evidenza della consapevolezza della disponibilita' di armi; per la sesta (reimpiego) serve prova di intervento sistematico sul tessuto produttivo e reinvestimento di utilita' illecite.
  • Riqualificazioni e principio di correlazione: la riqualificazione in grado di mutare radicalmente la natura essenziale del fatto puo' lede l'onere di difesa; tuttavia, la diversa qualificazione non viola il diritto di difesa se il fatto materiale resta il medesimo e l'imputato ha avuto modo di difendersi.
  • Successione di leggi penali e dosimetria: se la contestazione e' 'aperta' o la condotta perdura, puo' applicarsi la disciplina in vigore al tempo della sentenza di primo grado (o successiva) salvo prova che la condotta sia cessata prima; il giudice di merito deve motivare chiaramente scelta e computo della pena.
  • Recidiva e attenuanti: il riconoscimento della recidiva facoltativa e la mancata concessione delle attenuanti richiedono motivazione specifica e congrua; la riabilitazione o pregressi lati positivi devono essere valutati e motivati.

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