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Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. Trento, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente un trasferimento d’autorità.

Giustizia amministrativa202302321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il trasferimento d’autorità disposto dalla Guardia di Finanza e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, sostenendo che il trasferimento non fosse realmente fondato su esigenze di incompatibilità ambientale o di buon andamento dell’azione amministrativa, ma avesse natura sostanzialmente sanzionatoria in relazione alla sua attività di agente undercover, ai dissapori con i superiori e a precedenti procedimenti disciplinari. In appello ha dedotto, da un lato, l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che la sede di destinazione ospitava un carcere di massima sicurezza, prospettando un intento punitivo e irragionevole, aggravato dalla notevole distanza da Trento e dai disagi familiari; dall’altro, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, assumendo che l’Amministrazione conoscesse la gravidanza a rischio della moglie e le esigenze di assistenza familiare. L’Amministrazione ha prospettato anche la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché il militare era stato successivamente trasferito a domanda e aveva subito un distinto provvedimento disciplinare, ma l’appellante si è opposto alla declaratoria di improcedibilità, insistendo per l’esame del merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito l’appello, ritenendo non sussistente la sopravvenuta carenza di interesse per l’opposizione dell’appellante e per la sua persistente volontà di ottenere la riforma della sentenza. I due motivi sono stati trattati congiuntamente e respinti. Il Collegio ha riconosciuto all’Amministrazione militare un’ampia discrezionalità nell’adozione dei trasferimenti d’autorità, qualificati come ordini diretti a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio, la sicurezza del militare e il prestigio dell’Amministrazione, senza necessità di accertare una condotta colpevole o di perseguire finalità disciplinari. Nel caso concreto, le ragioni del trasferimento risultavano specificamente illustrate nella proposta di avvicendamento e negli atti richiamati: il militare aveva svolto per circa sei anni attività undercover, utilizzando il medesimo nominativo di copertura, con rischio di riconoscimento negli ambienti criminali; erano stati inoltre rilevati segnali di difficoltà nella gestione del ruolo e reiterate condotte ritenute preoccupanti. Tali elementi giustificavano l’allontanamento dalla sede e l’esclusione di numerosi contesti territoriali collegati al precedente servizio, sicché la distanza della sede di destinazione non dimostrava un intento punitivo né risultava abnorme. La situazione familiare, pur comprovata, non prevaleva sulle esigenze obiettive di servizio e sicurezza, mentre le circostanze successive all’adozione dell’atto o riferite a distinti procedimenti erano irrilevanti per giudicarne la legittimità. È stata ritenuta non significativa, e comunque non comprovata in modo idoneo, la presenza nella sede di destinazione di detenuti provenienti dall’area di precedente servizio. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel ricorso di primo grado quale base della richiesta di ordinare all’Amministrazione l’esibizione di documenti e dell’istruttoria relativa al trasferimento.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nel ricorso di primo grado quale base della richiesta di acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini della decisione.

  • artt. 210 e seguenti c.p.c.

    Richiamati per la richiesta di esibizione documentale nei confronti dell’Amministrazione.

  • circolare n. 335160/2013 del 20 novembre 2013

    Manuale operativo in materia di criminalità organizzata

    Richiamata dall’Amministrazione per fondare la necessità di un periodo di inerzia operativa dopo l’impiego prolungato del militare in attività undercover.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del personale militare è qualificabile come ordine di servizio e rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, essendo diretto a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio, la sicurezza del militare e il prestigio dell’Amministrazione, non a sanzionare la sua condotta.
  • Nel sindacare un trasferimento militare per incompatibilità ambientale, il giudice deve verificare l’effettiva esistenza della situazione di incompatibilità, la coerenza delle ragioni organizzative e di sicurezza rappresentate dall’Amministrazione e la proporzionalità della misura, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità militare in assenza di abnormità o manifesta irragionevolezza.
  • La finalità non disciplinare del trasferimento non richiede necessariamente l’accertamento di una condotta colpevole del militare; la misura resta legittima quando gli elementi istruttori evidenziano rischi oggettivi per il servizio o per la sicurezza connessi all’incarico precedentemente svolto.
  • Nel giudizio di legittimità di un provvedimento amministrativo, la valutazione deve essere riferita alla situazione esistente al momento della sua adozione; circostanze sopravvenute, atti successivi o vicende riguardanti distinti provvedimenti non possono dimostrare, di per sé, l’illegittimità originaria dell’atto impugnato.
  • L’interesse personale e familiare del militare alla conservazione della sede di servizio deve essere bilanciato con le esigenze pubbliche di organizzazione, sicurezza e buon andamento; esso non impone all’Amministrazione di individuare la sede meno distante quando l’allontanamento territoriale risulti coerente con le esigenze di servizio rappresentate.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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