Cassazione Penale, Sentenza n. 38447/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/01/2024 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare (per superamento della soglia di pena) e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali relativa a una pena di anni quattro di reclusione per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (fatto del 2017). Il ricorrente denunciava omissione di acquisizione di informazioni dall'UEPE nonostante emergesse attività lavorativa regolare e buona condotta negli ultimi sei anni, carenza di specificazione temporale e contestuale delle frequentazioni con pregiudicati, insufficiente motivazione circa la presunta pericolosità sociale e mancanza di valutazione del ravvedimento e dell'adesione ai valori familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva fornito motivazione ampia, logica ed esaustiva, valorizzando il gravoso carico di precedenti, le pendenze e le informazioni di polizia recenti negative; ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di ulteriore informazione dall'UEPE, considerata superflua nella situazione del 'libero sospeso' e alla luce della documentazione che mostrava l'inidoneità della misura alternativa. La Corte ha ribadito i principi di diritto relativi ai requisiti per l'affidamento in prova, l'obbligo di reperibilità del soggetto e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale violata nell'ambito del reato per cui è stata inflitta la condanna (illecita attività in materia di stupefacenti); la gravità del reato è stata considerata punto di partenza per la valutazione della personalità ma non elemento decisivo che di per sé impedisca misure alternative.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354
Richiamato nei motivi di impugnazione come criterio riferibile alle misure dell'esecuzione penale, in particolare in relazione ai presupposti per le misure alternative; la Corte ha applicato la giurisprudenza interpretativa collegata a tale norma nel valutare requisiti e limiti dell'affidamento in prova.
art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Riferimento al decreto di sospensione dell'esecuzione che ha posto il ricorrente nella condizione di 'libero sospeso'; questa condizione ha inciso sulla possibilità e utilità dell'osservazione intramuraria e sull'eventuale acquisizione di relazione UEPE.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, confermando che non può rielaborare valutazioni di merito salvo carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza non è obbligato ad acquisire una relazione UEPE quando il ricorrente è in stato di 'libero sospeso' e le risultanze documentali già disponibili dimostrano l'inidoneità della misura alternativa.
- Per l'affidamento in prova si valuta la personalità complessiva partendo da gravità del reato, precedenti e informazioni di polizia, ma la prova di un percorso di ravvedimento non deve essere completa: è sufficiente che l'osservazione della personalità evidenzi l'avvio di un processo di revisione critica.
- L'irreperibilità o la mancata reperibilità del richiedente può legittimamente precludere la concessione dell'affidamento in prova, perché la misura richiede il contatto continuativo con il servizio sociale e la verifica del rispetto delle prescrizioni.
- Assenza di nuove condotte delittuose nel tempo è elemento rilevante ma non decisivo: va valutato insieme a precedenti, carichi pendenti e informazioni di polizia recenti.
- In sede di cassazione la critica ai soli apprezzamenti fattuali e di merito del giudice di merito è inadeguata: per ottenere annullamento occorre dimostrare la carenza, l'insufficienza o la manifesta illogicità della motivazione.
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