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Ordinanza

Ordinanza del 17/07/2026 n. 23420 - Corte di Cassazione

Accertamento - Revocazione ordinaria - Processo verbale di constatazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, anche nel processo tributario ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 546/1992. Accoglie quindi il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il secondo, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

Revocazione ordinaria in ambito tributario; competenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata

Revocazione ordinaria nel processo tributario e competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza

Il provvedimento riguarda un giudizio in materia di accertamento tributario e chiarisce i limiti e il rito della revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. nel processo tributario. La Corte ribadisce che l’impugnazione per revocazione deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in coerenza con l’art. 398 c.p.c. e con gli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 546/1992.

Origine della controversia e primi gradi di giudizio

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente tre avvisi di accertamento fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 24/11/1999, integrato da un ulteriore PVC del 31/5/2001, con contestazione di maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 1997, 1998 e 1999.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza n. 527/98/2010, riuniti i ricorsi del contribuente, aveva annullato gli avvisi per vizi ritenuti assorbenti, e in particolare:

  • carenza di motivazione degli atti impositivi;
  • mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso all’abitazione del contribuente, che era anche sede dell’attività imprenditoriale.

Appello dell’Ufficio e giudizio di cassazione

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 789 del 22/4/2014, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per omesso deposito nei termini della ricevuta di spedizione dell’appello spedito per raccomandata, richiamando gli artt. 22 e 53 del D.Lgs. 546/1992.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte, con sentenza n. 11346/2016, lo aveva dichiarato inammissibile, osservando che la doglianza sull’erronea affermazione della notifica dell’appello a mezzo posta avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione.

Giudizio di revocazione davanti alla CTR e contenuto della decisione impugnata

La medesima sentenza della CTR Calabria era stata anche impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per revocazione. La CTR, con sentenza n. 2714/2018, aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione, affermando che:

  • mancava l’allegazione dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica n. 514/1999 per l’accesso presso la sede della ditta individuale coincidente con l’abitazione;
  • le prove acquisite in sede di accesso erano quindi inutilizzabili;
  • l’Ufficio aveva dedotto un errore di diritto e non di fatto;
  • l’azione revocatoria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. spetterebbe soltanto alla Corte di cassazione e non alle Commissioni tributarie regionali.

Motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Primo motivo

Ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 64 del D.Lgs. 546/1992, contestando:

  • l’affermazione della CTR secondo cui la revocazione spetterebbe solo alla Corte di cassazione;
  • la qualificazione della doglianza come errore di diritto anziché errore di fatto.

Secondo l’Ufficio, la questione riguardava una svista dei giudici d’appello, che avevano ritenuto notificato l’appello a mezzo posta, mentre dagli atti risultava una notificazione eseguita mediante messo abilitato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 546/1992.

Secondo motivo

Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972, dell’art. 33 del D.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’autorizzazione all’accesso n. 514/1999 non doveva essere prodotta, in quanto esistente e già menzionata nel PVC.

Esame della Corte: ratio decidendi e motivazione in diritto

La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una sola ratio decisiva: l’inammissibilità della revocazione per difetto di competenza del giudice adito, ossia l’erroneo rilievo che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. spettasse alla Corte di cassazione e non alla CTR.

Le ulteriori considerazioni della CTR sulla mancata allegazione dell’autorizzazione e sull’inutilizzabilità delle prove sono state considerate meramente incidentali, quindi non idonee a costituire autonoma ratio decidendi.

La Corte ha richiamato:

  • l’art. 398 c.p.c., secondo cui la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;
  • gli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 546/1992, che recepiscono tale principio nel processo tributario.

Ha inoltre ribadito che, secondo la sentenza n. 11346/2016, il vizio relativo alla notifica dell’appello attraverso messo speciale autorizzato, con sottoscrizione per ricevuta del difensore domiciliatario e deposito della relata in segreteria con l’atto di appello, costituisce un vizio censurabile solo mediante revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Esito sul ricorso

La Corte ha quindi:

  • accolto il primo motivo del ricorso;
  • dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto contro argomentazioni non costituenti la reale ratio decidendi e comunque attinente al merito rescissorio;
  • cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto;
  • rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Profili ulteriori richiamati in memoria

Il contribuente aveva depositato memorie richiamando pronunce della Corte EDU e della Corte costituzionale n. 137/2025 in tema di tutela del domicilio e della riservatezza, nonché una sentenza penale del Tribunale di Cosenza attestata come passata in giudicato. La Corte ha ritenuto tali questioni non esaminabili in questa sede, demandando ogni valutazione al giudice di merito nella eventuale fase rescissoria.

Principio ricavabile

Nel processo tributario, la revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, secondo il modello dell’art. 398 c.p.c. e degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 546/1992. Un errore relativo alla qualificazione della notificazione dell’appello può integrare errore revocatorio e non va fatto valere con ricorso per cassazione, ma con revocazione davanti allo stesso giudice della sentenza revocanda.

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