Cassazione Civile, Ordinanza n. 19683/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ingegnere aveva contestato la pretesa contributiva dell'ente previdenziale relativa all'iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2008. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione sul solo presupposto che il professionista avesse prodotto reddito da lavoro autonomo in quegli anni. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che tale obbligo non sorge in difetto di esercizio abituale della professione, e che la presenza di altra copertura previdenziale e la natura non abituale dell'attività avrebbero escluso l'iscrizione. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, censurando il dies a quo individuato dal giudice di merito e sostenendo che i crediti contributivi fossero prescritti perché il termine quinquennale decorreva dalle scadenze di pagamento e non dai mesi indicati dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo l'approccio automatico della Corte d'appello che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla sola produzione di reddito da lavoro autonomo senza accertare in fatto se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure di occasionalità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché effettui il necessario accertamento fattuale sulla abitualità dell'attività professionale e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è dovuta solo se l'attività libero-professionale è esercitata in modo abituale, ancorché non esclusivo, e produce redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111
È richiamato come interpretazione autentica del sistema, nel senso di collegare l'obbligo contributivo alla Gestione separata all'esercizio abituale della professione e non alla sola produzione di reddito.
art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326
La soglia di euro 5.000 rileva per le attività autonome occasionali; non è il parametro decisivo quando l'attività professionale sia abituale.
art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai fini della determinazione del dies a quo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non discende automaticamente dal mero percepimento di redditi da lavoro autonomo, ma richiede l'accertamento in fatto dell'esercizio abituale dell'attività professionale.
- L'abitualità va valutata ex ante, come modalità concreta di svolgimento dell'attività, e può essere desunta anche da elementi presuntivi semplici quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali.
- La soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma non può sostituire l'accertamento dell'abitualità quando si discuta di attività libero-professionale strutturalmente abituale.
- Il giudice di merito non può fondare l'iscrizione alla Gestione separata su un automatismo basato sul solo reddito prodotto, dovendo verificare preliminarmente la natura abituale o occasionale dell'attività svolta.
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