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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta nel 2000 per operazioni di autonoleggio, dopo che la Corte di giustizia aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana che ne escludeva la detraibilità. La CTR Lazio aveva accolto l'appello della società, ritenendo sufficiente la messa a disposizione della documentazione e sostenendo che spettasse all'Ufficio verificare i presupposti del rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, che la società dovesse provare l'inerenza dei costi, la regolare fatturazione e ogni altro presupposto del diritto alla detrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva considerato sufficiente il semplice deposito o la messa a disposizione della documentazione. Nel giudizio sul diniego di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto richiesto, inclusi l'inerenza dell'acquisto e l'idoneità della fatturazione. Sono stati dichiarati inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo dell'Agenzia, assorbito il terzo e respinto il ricorso incidentale della società. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 19-bis, comma 1, lett. c)

    La detrazione dell'IVA richiede che l'imposta sia inerente all'attività e risulti da idonea fatturazione.

    La disciplina della detrazione, interpretata alla luce del diritto dell'Unione, non elimina l'onere del contribuente di dimostrare concretamente i presupposti del diritto al rimborso.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel giudizio instaurato contro un diniego di rimborso, il contribuente deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; la mera disponibilità della documentazione, senza illustrazione della sua rilevanza probatoria, non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione deve essere proposta entro i termini previsti e deve contenere gli elementi comprovanti il diritto richiesto.

    L'istanza e il successivo giudizio devono consentire di verificare in modo documentato la misura e i presupposti del rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Nel giudizio contro un diniego di rimborso, le contestazioni dell'Amministrazione relative all'inesistenza dei presupposti del rimborso riguardano l'originario thema decidendum e non sono necessariamente precluse se formulate in appello.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 17, e Direttiva 2006/112/CE, art. 167

    Il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    Le norme europee impongono il riconoscimento della detrazione quando ricorrono i relativi presupposti, ma non esonerano il contribuente dall'onere di provarli.

  • D.L. n. 258 del 2006, art. 1, comma 1

    Il contribuente può dimostrare il diritto a una detrazione superiore mediante un'istanza contenente dati ed elementi comprovanti l'effettivo utilizzo e la reale inerenza.

    La disciplina speciale sul rimborso dell'IVA non detratta richiede una prova analitica dell'effettivo utilizzo dei beni o servizi nell'attività economica e impone di evitare indebiti arricchimenti.

  • Art. 383 c.p.c., comma 1

    La cassazione della sentenza ha comportato il rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Massime di principio

  • Chi chiede un rimborso fiscale deve provare direttamente tutti i presupposti del proprio diritto, anche se il diniego dell'Amministrazione era stato motivato inizialmente per ragioni diverse.
  • Nel giudizio contro un diniego di rimborso il contribuente ha il ruolo sostanziale di attore: non basta depositare documenti, ma occorre indicare quali fatti ciascun documento dimostri e provare l'inerenza, la corretta fatturazione e l'effettiva debenza dell'imposta.
  • L'Amministrazione può contestare nel corso del giudizio l'assenza dei presupposti del rimborso, poiché tali contestazioni appartengono al tema originario della causa e non costituiscono necessariamente eccezioni nuove.
  • Il riconoscimento del diritto alla detrazione non deve produrre una doppia agevolazione fiscale: se l'IVA è stata dedotta come costo e successivamente rimborsata o detratta, l'Amministrazione può recuperare il beneficio fiscale indebitamente conseguito, quando il relativo presupposto si concretizza.
  • La pronuncia non riconosce automaticamente il rimborso sulla base dell'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo: è comunque necessaria la prova concreta dei requisiti sostanziali e documentali della detrazione.

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