Cassazione Penale, Sentenza n. 38189/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vasto che, parzialmente accogliendo l'istanza della Spinelli, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze del Tribunale di Pescara (18/01/2017, irrevocabile 13/06/2018) e della Corte d'appello di L'Aquila (01/03/2022, irrevocabile 16/04/2022) determinando una pena complessiva di 1 anno e 4 mesi. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione: secondo il PM il Tribunale di Vasto aveva ritenuto erroneamente che i reati fossero violazioni dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 mentre in realtà una delle sentenze avrebbe riguardato il reato di evasione dagli arresti domiciliari (diversa fattispecie e diverso interesse giuridico), sicché non sarebbe sussistito un medesimo disegno criminoso e il vincolo della continuazione sarebbe stato erroneamente riconosciuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dai fascicoli trasmessi, i reati unificati dal provvedimento impugnato erano entrambe violazioni dell'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 (commesse a distanza di pochi giorni) e non il reato di evasione del 13/01/2017 come sostenuto dal PM. La Corte ha chiarito che, dopo la correzione dell'ordinanza (provvedimento del 4/07/2025), l'unificazione ha riguardato la sentenza del Tribunale di Pescara del 18/01/2017 (irrev. 13/06/2018) e la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 01/03/2022 (irrev. 16/04/2022), quest'ultima confermante la decisione del Tribunale di Pescara del 17/09/2020. Le violazioni contestate riguardavano prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (rincasare entro una certa ora e presentarsi al sabato al Comando dei Carabinieri). Per tali ragioni il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte spese né somme a favore della Cassa delle ammende in considerazione della qualità pubblica della parte impugnante.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferito alla disciplina della continuazione: la Corte ha ritenuto applicato il vincolo della continuazione alle violazioni della stessa norma (art. 75 d.lgs. 159/2011) valutando l'uniformità del disegno criminoso e la natura delle condotte oggetto delle singole sentenze
art. 671 cod. proc. pen.
Indicata dal ricorrente come riferimento normativo per il vizio di motivazione/impugnazione, ma la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile senza rilevare violazione della norma così dedotta; dal testo emerge che l'oggetto della censura era basato su un presupposto di fatto errato
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Le condotte unificate erano violazioni di questa disposizione (prescrizioni connesse alla misura di sorveglianza speciale). La Corte ha precisato che le sentenze richiamate hanno accertato violazioni della medesima norma, giustificando così l'unificazione sotto il vincolo della continuazione
art. 385 cod. pen.
Menzi onata nell'ordinanza impugnata come possibile confusione: il ricorrente aveva sostenuto che l'unificazione avesse riguardato un delitto diverso (e.g. evasione/altro), ma la Corte ha chiarito che tale confusione era infondata rispetto agli atti trasmessi
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. occorre accertare l'unitarietà del disegno criminoso e la omogeneità delle fattispecie incriminatrici/interessi giuridici lesi; la mera prossimità temporale non è di per sé sufficiente.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare con precisione il contenuto delle sentenze e dei provvedimenti trasmessi (date, dispositivi, irrevocabilità e eventuali "errata corrige"), perché un ricorso basato su un presupposto di fatto erroneo può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione deve comparare le singole condotte e le norme applicate nelle pronunce richiamate: errori di identificazione della fattispecie (es. confondere evasione con violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale) possono compromettere la censura sull'esistenza della continuazione.
- Le correzioni formali dell'ordinanza (ad es. provvedimenti di rettifica) sono rilevanti e vincolanti per la valutazione in sede di legittimità; occorre pertanto prendere in considerazione l'ultima versione ufficiale del provvedimento.
- Nei ricorsi promossi da soggetti pubblici la Corte può non condannare alle spese e non prevedere versamenti a favore della Cassa delle ammende, avendo riguardo al carattere pubblico della parte impugnante.
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