Sentenza n. 7770/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto per studio adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Ankara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia ad Ankara aveva rigettato la richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame e, successivamente, l'Ambasciata ha rilasciato il visto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, in applicazione del principio della soccombenza, poiché il rilascio del visto è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta dall'Amministrazione nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale o, comunque, in considerazione della condotta processuale e sostanziale che ha reso necessario il ricorso.
- La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, previo avviso alle parti, la sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio rende non più attuale la controversia.
Come è indicizzato
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