Sentenza del 01/03/2019 n. 6121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la contestazione relativa all'antieconomicità della gestione societaria o alla validità sostanziale dell'accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP e IVA, un maggiore reddito d'impresa. In cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 Cost., sostenendo che sia l'avviso di accertamento sia le decisioni dei giudici di merito non indicassero adeguatamente le norme sostanziali poste a fondamento della pretesa fiscale. La Corte ha ritenuto che la censura fosse rivolta direttamente all'avviso, anziché alla sentenza della CTR, che il ricorso non riproducesse integralmente l'atto impositivo e che la questione non fosse stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
Articoli 23 e 25 della Costituzione
La ricorrente li ha invocati per contestare l'assenza, nell'avviso di accertamento e nelle decisioni di merito, di una specifica norma sostanziale posta a fondamento della pretesa fiscale. La Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, dichiarandola inammissibile.
Articolo 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate [...] e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
La norma stabilisce i requisiti essenziali dell'avviso di accertamento, che deve indicare gli elementi quantitativi della pretesa e motivare sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dedotto una specifica carenza strutturale dell'atto.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Principio di specificità del ricorso per cassazione
Il giudizio di cassazione deve criticare specificamente la sentenza impugnata, indicando il passaggio ritenuto viziato. Non è sufficiente contestare direttamente l'atto amministrativo senza collegare la censura alla motivazione della decisione impugnata.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e dei documenti necessari alla decisione. La mancata riproduzione integrale dell'avviso, quando rilevante per la censura, può impedire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
Divieto di introdurre questioni nuove in cassazione
I motivi di ricorso per cassazione devono riguardare questioni già sottoposte ai giudici di merito. Chi sostiene di aver già dedotto una questione deve indicare specificamente in quale atto e fase del giudizio lo abbia fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare direttamente la sentenza impugnata, indicando con precisione il passaggio motivazionale errato e la specifica violazione di legge; non è sufficiente riproporre una contestazione generica dell'atto amministrativo.
- Le questioni non sollevate, o non adeguatamente documentate, nei precedenti gradi di giudizio non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando la validità di un atto impositivo viene contestata per difetto di motivazione, è necessario indicare concretamente quali elementi prescritti dalla legge manchino e riprodurre nel ricorso il contenuto dell'atto indispensabile per consentire il controllo della Corte.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità, autosufficienza e novità del motivo può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito della pretesa fiscale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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