Cassazione Penale, Sentenza n. 15975/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per incompetenza del Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 665 c. 2 e 4 c.p.p., in quanto al momento della proposizione della domanda ex art. 671 c.p.p. (21/07/2025) la sentenza passata in giudicato (4/07/2025) era la pronuncia della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduce che, poiché la riforma ha riconosciuto circostanze attenuanti e ha modificato la decisione di primo grado "quoad poenam" in conseguenza dell'accordo tra le parti, la competenza "in executivis" non spettava al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la sentenza di appello ha operato una riforma sostanziale (riconoscimento di circostanze attenuanti non concesse in primo grado) e, pertanto, la competenza per l'esecuzione ("in executivis") è della Corte d'appello. Ne consegue che il provvedimento del Tribunale di Avellino è stato emesso da giudice funzionalmente incompetente ed è stato annullato senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria competente affinché provveda sull'istanza.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Regola la competenza "in executivis"; la Corte ha interpretato i commi nel senso che la competenza sposta al giudice d'appello quando la sentenza di appello ha riformato sostanzialmente il giudizio (es. riconoscimento di circostanze attenuanti, esclusione di aggravanti, modifica del giudizio di comparazione o applicazione della continuazione)
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al momento di proposizione dell'istanza esecutiva: la determinazione del giudice competente si valuta alla data in cui è stata proposta la domanda ex art. 671 c.p.p.
artt. 620 e 621 cod. proc. pen.
Richiamati come principi di competenza e procedurali che giustificano, in caso di annullamento per incompetenza funzionale, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 18874/2020; Sez. 3, n. 13283/2025; Sez. 5, n. 19537/2022)
Precedenti interpretativi utilizzati per confermare il principio secondo cui la modifica sostanziale della sentenza in appello sposta la competenza "in executivis" al giudice d'appello; e che, in caso di provvedimento emanato da giudice funzionalmente incompetente, si procede all'annullamento con trasmissione degli atti
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione ("in executivis") si determina in base al contenuto sostanziale della sentenza d'appello: se l'appello ha riformato la sentenza riconoscendo attenuanti, escludendo aggravanti, cambiando il giudizio di comparazione o applicando la continuazione, la competenza passa al giudice d'appello.
- Se l'appello ha modificato soltanto la pena senza incidere sul riconoscimento di circostanze o su valutazioni comparative sostanziali (vera e propria riforma "quoad poenam" senza riconoscimento di nuove attenuanti), può rimanere la competenza del giudice di primo grado; la distinzione va valutata caso per caso sulla base del contenuto motivazionale della sentenza d'appello.
- Il momento rilevante per individuare il giudice competente è la data in cui è stata proposta l'istanza esecutiva: bisogna verificare quale sentenza risultava passata in giudicato a quella data.
- Se un provvedimento esecutivo è emanato da giudice funzionalmente incompetente, la Cassazione può annullarlo senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per garantire economia processuale e rapidità del procedimento.
- Nei casi di patteggiamento o accordo in sede di appello è importante esaminare se la rinuncia ai motivi abbia riguardato solo la pena o anche profili sostanziali: il riconoscimento di attenuanti nell'ambito dell'accordo configura una riforma sostanziale con effetti sulla competenza.
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