Cassazione Penale, Sentenza n. 05919/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 19/05/2025 che, in sede di rinvio per la continuazione di reati separatamente giudicati, ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze (Corte d'appello Palermo 21/12/2012 e Corte d'appello Palermo 08/06/2023) e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge per la determinazione degli aumenti per i reati satellite, ritenuti sproporzionati e privi di motivazione che ne consentisse il controllo; (2) vizio di motivazione nella valutazione della "violazione più grave" e nella quantificazione della pena, contestando l'adozione del criterio delle Sezioni unite secondo cui la violazione più grave è individuata dalla "pena più grave inflitta" risultante nel dispositivo della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati precedentemente unificati in continuazione, individuare la violazione più grave sulla base della pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione (Sez. U, Giampà) e poi operare aumenti distinti per i reati satellite, senza poter comunque superare le pene già inflitte in sede di cognizione. Nel caso concreto il Tribunale di Palermo ha rispettato tali criteri: ha individuato come più grave il reato della sentenza del 2023 (pena di 5 anni), ha quantificato gli aumenti per i capi G e T nei termini già fissati in cognizione (con successiva riduzione per il rito abbreviato) e ha motivato la congruità degli aumenti rispetto alla gravità dei fatti. Perciò l'ordinanza è stata ritenuta corretta e il ricorrente stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Limita il cumulo e impone che la determinazione della pena per reati continuati rispetti i criteri legali di unificazione; il giudice dell'esecuzione deve evitare un cumulo materiale occulto e rispettare i limiti di proporzione tra le pene.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, referenti) che il giudice deve esplicitare quando quantifica la pena; il giudice dell'esecuzione deve motivare la quantificazione secondo questi criteri.
art. 27 Cost.
Principio della funzione rieducativa della pena che deve essere tenuto presente nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella verifica di proporzionalità.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva si considera la "pena più grave inflitta" indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione, secondo la giurisprudenza di legittimità.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 -01
Le Sezioni unite hanno stabilito che, in sede esecutiva per la continuazione, la violazione più grave è individuata dalla pena più grave concretamente irrogata dal giudice della cognizione (quella indicata nel dispositivo).
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01
Richiama l'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione: gli aumenti per i reati satellite devono essere specificamente calcolati e motivati nella misura necessaria a consentire il controllo dell'esercizio del potere discrezionale, nel rispetto dell'art. 81 cod. pen. e della funzione rieducativa.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735
Il giudice dell'esecuzione non può infliggere pena maggiore di quella stabilita in sede di cognizione; la quantificazione deve rispettare i criteri dell'art. 133 cod. pen. e motivare l'equità della pena.
Massime di principio
- In caso di continuazione tra reati separatamente giudicati il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare le posizioni già riunite in continuazione e poi individuare la violazione più grave sulla base della pena concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.
- Gli aumenti per i reati satellite vanno calcolati separatamente e il giudice deve motivare la congruità di ciascun aumento in relazione alla gravità dei fatti e al rapporto di proporzione con le altre pene; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità dell'aumento.
- Il giudice dell'esecuzione non può determinare una pena complessiva superiore a quella che sarebbe risultata nel limite consentito dalla cognizione: non è ammesso superare le misure già inflitte in sede di cognizione.
- La motivazione può confermare gli aumenti già operati dal giudice di cognizione se non emergono elementi di iniquità; il giudice dell'esecuzione può anche ridurre porzioni di pena giudicate sproporzionate, ma non è obbligato a modificarle in melius.
- Per valutare quale reato sia "più grave" in sede esecutiva si deve fare riferimento alla pena concretamente irrogata e risultante dal dispositivo, salvo che elementi concreti e motivati impongano diversa valutazione nel rispetto dei criteri di legge.
- La riduzione per il rito (es. abbreviato) può essere applicata dopo la determinazione degli aumenti; il calcolo deve risultare chiaro e consentire il controllo del corretto utilizzo del potere discrezionale.
- Se si impugna l'ordinanza esecutiva, i profili difendibili sono la mancata scissione delle posizioni, la violazione del divieto di cumulo occulto (art. 81 c.p.), la determinazione della violazione più grave non conforme al dispositivo di cognizione e l'assenza di motivazione sufficiente sugli aumenti per i reati satellite.
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