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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Ferrara il 3.4.2024.

Giustizia amministrativa202501533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parti del giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Ferrara, emessa il 3 aprile 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non ha adempiuto alle statuizioni della pronuncia. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ferrara, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni decorrente dall'istanza delle ricorrenti e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della pronuncia, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata definitività della pronuncia da eseguire, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione consentono di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • Quando l'amministrazione permane inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione della pronuncia, l'amministrazione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto, detraendolo dall'obbligazione ancora dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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