Cassazione Penale, Sentenza n. 27346/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 14/10/2022 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di una misura alternativa per mancata "dichiarazione o elezione di domicilio" ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. La difesa ha contestato tale decisione sostenendo che il ricorrente si trovava detenuto per altro titolo (Casa circondariale di Pavia, ordine di esecuzione del 3/6/2022) al momento della presentazione dell'istanza, per cui la prescrizione dell'art. 677, comma 2-bis, non è applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'obbligo di effettuare la dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo al condannato non detenuto; pertanto non può essere imposto al soggetto che, al momento della presentazione dell'istanza, si trovi in stato di detenzione anche se per altro titolo. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio e per procedere sull'istanza di misura alternativa.
Norme richiamate
art. 677 cod. proc. pen., comma 2-bis
La Corte interpreta la norma come applicabile esclusivamente al condannato non detenuto (esclusi gli irreperibili e i latitanti). L'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio ha la funzione di assicurare l'immediata reperibilità davanti alla magistratura di sorveglianza e quindi non si giustifica quando il soggetto è in carcere.
art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6
Richiamata nella doglianza difensiva in quanto rilevante per il procedimento di sorveglianza; dal testo della sentenza non emerge una nuova interpretazione sostanziale diversa da quella difensiva, essendo il punto centrale l'applicabilità dell'art. 677, comma 2-bis.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 24/2014; Sez. 1, n. 43462/2004; Sez. Un. n. 18775/2009 - Mammoliti)
La Corte richiama precedenti consolidati secondo i quali la prescrizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, non può essere applicata quando il richiedente si trovi in vinculis al momento della presentazione dell'istanza; la norma persegue finalità di speditezza e reperibilità che non operano nel caso di detenuti.
Massime di principio
- Se il soggetto presenta istanza di misura alternativa mentre si trova in stato di detenzione (anche "per altro titolo"), non può essere dichiarato inammissibile per mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p.
- L'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, serve a garantire l'immediata reperibilità del richiedente non detenuto; pertanto va richiesto solo quando il richiedente è effettivamente "in libertà" o non detenuto.
- In situazioni analoghe è utile produrre documentazione che attesti lo stato di detenzione (ordini di esecuzione, certificazioni carcerarie) insieme all'istanza per evitare contestazioni formali di inammissibilità.
- Il Tribunale di Sorveglianza che rigetta l'istanza esclusivamente per il mancato adempimento formale previsto dall'art. 677, comma 2-bis, deve verificare preliminarmente la condizione di detenzione del richiedente; in assenza di tale verifica il provvedimento è vulnerabile per cassazione.
- Quando il richiedente non è detenuto, la mancata indicazione del domicilio può giustificare l'inammissibilità dell'istanza, salvo che risultino giustificazioni adeguate o sia possibile eseguire notifiche in altra forma.
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