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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34946/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 01/02/2018 deducendo violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. e delle norme sulla notificazione (artt. 178 lett. c), 179 e 601 c.p.p.), per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Sostiene che il decreto notificato in data 4/1/2018 presso il domicilio eletto riguardava altro imputato/altro procedimento nonostante fosse fissata la stessa udienza dell'1/2/2018, quindi non sarebbe stato correttamente portato a conoscenza dell'imputato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: dagli atti risulta che il decreto di citazione del 4/1/2018 era stato notificato a mezzo PEC presso lo studio dell'Avv. Gramenzi, difensore di fiducia presso il quale l'imputato era elettivamente domiciliato. Alla udienza dell'1/2/2018 era presente il sostituto difensore, Avv. Elisa Gatto, che non eccepì la notifica. Pertanto la notificazione è stata considerata valida e la doglianza infondata. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In precedenza la Corte d'appello aveva confermato la condanna del G.M.: furto di un giubbotto di pelle presso il negozio Conbipel al supermercato Ipercoop, pena di 8 mesi di reclusione ed Euro 100 di multa, con esclusione delle aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione relativa alla notifica non fosse provata e quindi il motivo non fosse fondato.

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))

    Disciplina le formalità della notificazione e i soggetti destinatari; la Corte ha ritenuto valida la notificazione eseguita tramite PEC presso il difensore presso il domicilio eletto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regole sulla notifica al difensore e sulle conseguenze della notifica all'elettivo domicilio; la Corte ha applicato la regola secondo cui la notifica al difensore nel luogo di domicilio eletto produce gli effetti della notificazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norme procedurali in materia penale applicabili al processo d'appello; la Corte ha valutato la regolarità della procedura di citazione per l'appello in base alle norme sulla notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata a mezzo PEC presso lo studio del difensore eletto come domicilio produce normalmente gli effetti della notificazione al difensore e all'imputato, salvo prova contraria.
  • La presenza in udienza del difensore (o suo sostituto) che non eccepisce la carenza di notificazione indebolisce fortemente l'eccezione sollevata successivamente: l'assenza di tempestiva contestazione può essere valutata come rinuncia o decadenza dalla doglianza.
  • In ricorso per cassazione per omessa notifica è necessario provare concretamente l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione; mere deduzioni non sono sufficienti per ottenere l'accoglimento.
  • Quando si contesta una notifica, conviene documentare subito l'assenza di ricezione o l'erroneità del destinatario e sollevare l'eccezione immediatamente in udienza per non incorrere nella perdita del mezzo di impugnazione.
  • La Corte di legittimità verifica sia la correttezza formale della notificazione (modalità e destinatario) sia la condotta difensiva nel processo: notifiche regolarmente eseguite e non contestate in udienza vengono generalmente ritenute valide.

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