Cassazione Penale, Sentenza n. 34946/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 01/02/2018 deducendo violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p. e delle norme sulla notificazione (artt. 178 lett. c), 179 e 601 c.p.p.), per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Sostiene che il decreto notificato in data 4/1/2018 presso il domicilio eletto riguardava altro imputato/altro procedimento nonostante fosse fissata la stessa udienza dell'1/2/2018, quindi non sarebbe stato correttamente portato a conoscenza dell'imputato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: dagli atti risulta che il decreto di citazione del 4/1/2018 era stato notificato a mezzo PEC presso lo studio dell'Avv. Gramenzi, difensore di fiducia presso il quale l'imputato era elettivamente domiciliato. Alla udienza dell'1/2/2018 era presente il sostituto difensore, Avv. Elisa Gatto, che non eccepì la notifica. Pertanto la notificazione è stata considerata valida e la doglianza infondata. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In precedenza la Corte d'appello aveva confermato la condanna del G.M.: furto di un giubbotto di pelle presso il negozio Conbipel al supermercato Ipercoop, pena di 8 mesi di reclusione ed Euro 100 di multa, con esclusione delle aggravanti.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione relativa alla notifica non fosse provata e quindi il motivo non fosse fondato.
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Disciplina le formalità della notificazione e i soggetti destinatari; la Corte ha ritenuto valida la notificazione eseguita tramite PEC presso il difensore presso il domicilio eletto.
art. 179 cod. proc. pen.
Regole sulla notifica al difensore e sulle conseguenze della notifica all'elettivo domicilio; la Corte ha applicato la regola secondo cui la notifica al difensore nel luogo di domicilio eletto produce gli effetti della notificazione.
art. 601 cod. proc. pen.
Norme procedurali in materia penale applicabili al processo d'appello; la Corte ha valutato la regolarità della procedura di citazione per l'appello in base alle norme sulla notificazione.
Massime di principio
- La notificazione effettuata a mezzo PEC presso lo studio del difensore eletto come domicilio produce normalmente gli effetti della notificazione al difensore e all'imputato, salvo prova contraria.
- La presenza in udienza del difensore (o suo sostituto) che non eccepisce la carenza di notificazione indebolisce fortemente l'eccezione sollevata successivamente: l'assenza di tempestiva contestazione può essere valutata come rinuncia o decadenza dalla doglianza.
- In ricorso per cassazione per omessa notifica è necessario provare concretamente l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione; mere deduzioni non sono sufficienti per ottenere l'accoglimento.
- Quando si contesta una notifica, conviene documentare subito l'assenza di ricezione o l'erroneità del destinatario e sollevare l'eccezione immediatamente in udienza per non incorrere nella perdita del mezzo di impugnazione.
- La Corte di legittimità verifica sia la correttezza formale della notificazione (modalità e destinatario) sia la condotta difensiva nel processo: notifiche regolarmente eseguite e non contestate in udienza vengono generalmente ritenute valide.
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