Cassazione Civile, Ordinanza n. 33466/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità professionale contro un avvocato, accusato di avere tardivamente depositato l'appello avverso una sentenza del giudice del lavoro che aveva rigettato la domanda del cliente, segretario comunale, volta ad ottenere indennità per mansioni superiori svolte presso un comune. Il cliente sosteneva che, se l'appello fosse stato tempestivo, avrebbe ottenuto la riforma della sentenza e il riconoscimento delle somme dovute dall'ente. Il professionista, costituitosi, aveva anche proposto domanda riconvenzionale per il compenso dell'attività svolta in primo grado, che era stata accolta. Gli eredi del cliente, dopo il decesso, hanno proposto cinque motivi di ricorso: 1) violazione di varie norme sul conferimento di incarichi e sulle funzioni del segretario comunale, assumendo che gli incarichi assegnati rientrassero nelle mansioni indennizzabili e non nelle funzioni istituzionali; 2) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c., sostenendo il diritto alla retribuzione per le mansioni effettivamente svolte, anche in presenza di vizi formali del conferimento; 3) violazione degli artt. 2229 e 1176 c.c., deducendo che il tardivo deposito dell'appello avrebbe causato la perdita di un giudizio che, se coltivato tempestivamente, sarebbe stato vinto; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2223 c.c., contestando il mancato riconoscimento di un accordo tra cliente e difensori per un compenso unico e la conseguente debenza del solo importo già versato; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando la condanna alle spese in favore della compagnia assicuratrice chiamata in causa, nonostante l'assenza di domanda nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, secondo la Corte territoriale, l'appello che l'avvocato avrebbe dovuto proporre tempestivamente sarebbe stato comunque destinato al rigetto: la pretesa del cliente verso il Comune era infondata, sia perché mancava un valido titolo per l'attribuzione degli incarichi, sia perché le funzioni affidate rientravano in quelle proprie del segretario comunale, che non aveva diritto a indennità di funzione. Di conseguenza, difettava il nesso causale tra il ritardo del difensore e il danno lamentato. È stato dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché tendeva a contestare la valutazione di merito delle prove e non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione del materiale documentale invocato. È stato infondato il quinto motivo, poiché le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata si sia resa necessaria per le tesi da questi sostenute e tali tesi risultino infondate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione prognostica del giudice di merito
art. 115 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o non consideri i fatti non contestati; non basta una diversa valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola diversa
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è inammissibile
art. 92 c.p.c.
richiamato per il governo delle spese di lite, in combinazione con il principio di causazione
art. 2229 c.c.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla responsabilità professionale
art. 1176, secondo comma, c.c.
richiamato dai ricorrenti come parametro di diligenza del professionista
art. 36 Cost.
invocato per sostenere il diritto alla giusta retribuzione per il lavoro effettivamente prestato
art. 2126 c.c.
invocato come base del diritto alla retribuzione per attività svolta di fatto
art. 35 l. n. 142/1990
richiamato dai ricorrenti nelle norme sul conferimento di funzioni in ambito comunale
art. 51, commi 3, 3-bis e 3-ter, l. n. 142/1990
richiamato per sostenere la legittimità dell'assegnazione degli incarichi e la loro estraneità alle mansioni ordinarie del segretario comunale
art. 48 d.lgs. n. 267/2000
richiamato dai ricorrenti tra le norme sul funzionamento degli enti locali
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
richiamato dai ricorrenti sul tema delle attribuzioni dirigenziali
art. 109 d.lgs. n. 267/2000
richiamato dai ricorrenti sul conferimento degli incarichi negli enti locali
art. 52 l. n. 142/1990
richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina delle mansioni e delle attribuzioni
art. 17 l. n. 127/1997
richiamato per la necessità del provvedimento sindacale motivato di conferimento di funzioni al segretario comunale
art. 97 d.lgs. n. 267/2000
richiamato per la disciplina delle funzioni del segretario comunale
art. 2223 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo al compenso professionale
art. 1193 c.c.
richiamato dai ricorrenti per l'imputazione del pagamento risultante dalla matrice dell'assegno
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente deve provare non solo l'inadempimento, ma anche che, con condotta diligente, avrebbe verosimilmente ottenuto un esito favorevole del giudizio omesso o mal coltivato; manca la responsabilità se il pregiudizio non è causalmente collegato alla condotta del difensore.
- Il giudizio prognostico sull'esito dell'azione che sarebbe stata proposta o coltivata correttamente è rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi, non come mera diversa valutazione della probabilità di accoglimento.
- La pretesa risarcitoria contro il professionista fallisce se la domanda originaria del cliente era infondata nel merito, perché l'assenza di probabilità di vittoria esclude il nesso eziologico tra ritardo o errore difensivo e danno lamentato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il semplice apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: occorre indicare un vero uso di prove inesistenti, non introdotte o valutate in modo contrario alle regole legali di prova.
- Chi invoca in cassazione un documento o un fatto processuale deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione del contenuto rilevante; altrimenti la censura è inammissibile.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causazione: se la chiamata è resa necessaria dalle tesi dell'attore e queste risultano infondate, le spese possono gravare sull'attore anche in assenza di domanda diretta nei confronti del terzo.
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