Cassazione Penale, Sentenza n. 13040/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, operata dalla Corte d'appello di Napoli, delle condanne inflitte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per bancarotta fraudolenta documentale (entrambi) e, quanto a Clemente Tedesco, anche per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Tedesco deduce vizio di motivazione sulle risultanze probatorie: contesta che la sentenza si sia fondata solo sull'assenza delle scritture, senza valutare adeguatamente la documentazione probatoria da lui prodotta (una nota che attesterebbe la consegna delle scritture al nuovo legale rappresentante) e le dichiarazioni del teste commercialista; contesta inoltre la valutazione relativa alla vendita di veicoli e all'impiego del corrispettivo e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena. Guidetti contesta la mancanza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la sua assunzione di carica fu meramente formale e finalizzata a un compenso, che l'eventuale omissione di tenuta o deposito della contabilità è al più colposa e che, quindi, andava derubricato il fatto o esclusa la responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e dichiarato i motivi infondati. In relazione a Tedesco ha ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte di merito: mancato rinvenimento delle scritture, genericità e mancanza di data certa della nota difensiva, assenza di menzione del trasferimento delle scritture negli atti societari, interesse diretto di Tedesco a dissimulare lo stato aziendale, elementi indicativi della sottrazione o dispersione di beni (veicoli) e del mancato impiego dei corrispettivi. Per Guidetti la Corte ha confermato che, anche se amministratore solo di diritto, la sua consapevolezza del dolo specifico dell'effettivo amministratore è sufficiente per la sua responsabilità concorrente nel reato punito a titolo di dolo specifico; la ricostruzione fattuale della Corte territoriale ha mostrato la piena consapevolezza e la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione delle maggiorazioni di pena per continuazione. Infine, non è stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile perché la memoria di quest'ultima è stata depositata tardivamente e, in ogni caso, generica.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti di impugnazione per cassazione
richiamato come limite formale alle deduzioni possibili in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
termine per il deposito della memoria della parte civile (quindici giorni)
applicato per escludere la memoria tardiva della parte civile e come motivo per non condannare gli imputati alla rifusione delle spese della parte civile
art. 133 cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
richiamato nel valutare l'esclusione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto prevalenti elementi negativi (es. creazione di uno schermo, precedenti per reati tributari) che escludono apprezzamenti favorevoli
art. 81 cod. pen.
cumulo e continuità delle pene
utilizzato per controllare la proporzione e la motivazione delle maggiorazioni per continuazione, ritenute congrue dalla Corte territoriale e non censurabili in cassazione
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale punita a titolo di dolo specifico richiede la prova dell'intento di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, ma tale dolo può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze che mostrano una condotta volta a impedire la ricostruzione della gestione aziendale
- L'amministratore formale puo' essere ritenuto responsabile concorrentemente se era consapevole del dolo specifico dell'effettivo amministratore; non è necessario che sia l'esecutore materiale del comportamento
- Documenti generici privi di data certa o non riscontrati negli atti societari e non prodotti al curatore hanno scarso valore probatorio per dimostrare la regolare consegna delle scritture contabili
- Il mancato rinvenimento di beni aziendali e del corrispettivo di vendite effettuate in periodo di crisi aziendale costituisce elemento significativo a carico dell'imputato per la bancarotta patrimoniale, salvo prova documentale contraria attendibile
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito: le critiche alla motivazione che chiedono un diverso apprezzamento probatorio sono normalmente inammissibili in questa sede, salvo il vizio di travisamento della prova
- Le memorie processuali della parte civile depositate oltre i termini previsti possono essere considerate inammissibili o non prese in considerazione, con conseguente esclusione della condanna degli imputati alla rifusione delle spese se la tardività ha inciso sui diritti della difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13031/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →