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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 3750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Dichiarazione di fallimento del ricorrente - Interruzione del processo - Autorizzazione - Curatore - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Provinciale avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo la costituzione del curatore autorizzato. La mancata interruzione e la prosecuzione del giudizio senza tale adempimento costituiscono una violazione delle regole processuali. L’esito è quindi favorevole al ricorrente, inteso come parte fallita e, processualmente, alla curatela.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente è stato dichiarato fallito. Tale evento determina l’interruzione necessaria del processo tributario, affinché il curatore fallimentare possa subentrare nella gestione della controversia e costituirsi in giudizio. Il curatore, tuttavia, deve essere previamente autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato mediante una specifica dichiarazione scritta.

Norme richiamate

  • Art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992

    Interruzione del processo

    La dichiarazione di fallimento della parte durante il giudizio impone l’interruzione del processo tributario, così da permettere la regolare prosecuzione mediante il curatore.

  • Art. 25 del R.D. n. 267/1942

    Il curatore necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per stare in giudizio; tale autorizzazione deve risultare da una specifica dichiarazione scritta.

Massime di principio

  • Quando una parte del processo tributario viene dichiarata fallita durante il giudizio, il processo deve essere interrotto per consentire l’ingresso processuale della curatela.
  • La curatela non può proseguire validamente il giudizio senza una specifica autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio.
  • La prosecuzione del procedimento senza interruzione e senza regolare costituzione del curatore può determinare una violazione del contraddittorio e degli atti processuali successivi.
  • In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente la data della dichiarazione di fallimento, l’avvenuta interruzione del processo e l’esistenza dell’autorizzazione scritta del giudice delegato.

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