Sentenza del 14/06/2016 n. 3750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Dichiarazione di fallimento del ricorrente - Interruzione del processo - Autorizzazione - Curatore - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Provinciale avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo la costituzione del curatore autorizzato. La mancata interruzione e la prosecuzione del giudizio senza tale adempimento costituiscono una violazione delle regole processuali. L’esito è quindi favorevole al ricorrente, inteso come parte fallita e, processualmente, alla curatela.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente è stato dichiarato fallito. Tale evento determina l’interruzione necessaria del processo tributario, affinché il curatore fallimentare possa subentrare nella gestione della controversia e costituirsi in giudizio. Il curatore, tuttavia, deve essere previamente autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato mediante una specifica dichiarazione scritta.
Norme richiamate
Art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992
Interruzione del processo
La dichiarazione di fallimento della parte durante il giudizio impone l’interruzione del processo tributario, così da permettere la regolare prosecuzione mediante il curatore.
Art. 25 del R.D. n. 267/1942
Il curatore necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per stare in giudizio; tale autorizzazione deve risultare da una specifica dichiarazione scritta.
Massime di principio
- Quando una parte del processo tributario viene dichiarata fallita durante il giudizio, il processo deve essere interrotto per consentire l’ingresso processuale della curatela.
- La curatela non può proseguire validamente il giudizio senza una specifica autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio.
- La prosecuzione del procedimento senza interruzione e senza regolare costituzione del curatore può determinare una violazione del contraddittorio e degli atti processuali successivi.
- In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente la data della dichiarazione di fallimento, l’avvenuta interruzione del processo e l’esistenza dell’autorizzazione scritta del giudice delegato.
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