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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23365/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine dall'accertata responsabilità della proprietaria di un appartamento per i danni subiti dal vicino a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello con funzione di lastrico solare dell'immobile di sua proprietà. Il Tribunale di Terni, quale giudice di rinvio dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione, aveva ritenuto sussistente tale responsabilità. Avverso la sentenza di rinvio la proprietaria ha proposto ricorso per cassazione; il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, rilevando che il ricorso notificato non era stato depositato nel termine di legge.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato il ricorso per cassazione entro il termine di venti giorni dalla notifica, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma entro il termine stabilito comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, con il potere di contraddire, può attivarsi per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando manchi il deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e degli atti prescritti nel termine di legge determina l'improcedibilità dell'impugnazione, anche se il ricorso sia stato regolarmente notificato.
  • L'improcedibilità per omesso deposito è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere dal controricorrente, la cui costituzione non sana il vizio.
  • Il controricorrente ha interesse a sollecitare la declaratoria di improcedibilità per recuperare le spese e per impedire che il ricorrente possa riproporre l'impugnazione, se ancora nei termini.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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