Sentenza n. 2406/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di cui al prot. n. 48719 del 03/12/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado); nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso il parere evocato dal gravato rigetto e reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca di cui al prot. n. 7286/2024, nonché ove occorra di ogni eventuale nota di trasmissione dell’anzidetto parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero sul sostegno; nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, per la classe di concorso ADSS, di un titolo estero di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo spagnolo denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola il 10 gennaio 2022, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti dell’atto. Sono stati inoltre contestati il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, gli eventuali atti di trasmissione, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti formativi e connessi. Il testo non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza n. 1510 del 7 marzo 2025. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo per partecipare ai percorsi INDIRE indetti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e il suo difensore ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del difensore della ricorrente circa l’assenza di un interesse attuale alla decisione. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, ritenendo di non poter decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di riconoscimento del titolo estero né degli atti connessi. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il riferimento riguarda il preavviso di rigetto impugnato tra gli atti connessi; la sentenza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, formulata in modo idoneo a rappresentare il venir meno dell’interesse attuale del proprio assistito alla decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito della controversia.
- La rinuncia alla domanda sostanziale oggetto del giudizio, finalizzata alla partecipazione a un diverso percorso amministrativo, può determinare il venir meno dell’interesse attuale alla decisione e conseguentemente l’improcedibilità del ricorso.
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