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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09014/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'investitore aveva convenuto in giudizio il promotore finanziario e l'intermediario preponente deducendo di aver consegnato, dal 2014, complessivi euro 403.223,22 al promotore affinché fossero investiti nel suo interesse, ma che tali somme erano state invece distratte dal promotore. Chiedeva la condanna solidale del promotore e della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, invocando la responsabilità del promotore per fatto proprio e quella dell'intermediario sia per fatto proprio sia per fatto altrui ai sensi del TUF. In appello la banca ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto della domanda nei suoi confronti, sul rilievo che la condotta dell'investitore era stata anomala e aveva integrato una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tale da escludere il nesso di occasionalità necessaria richiesto per la responsabilità dell'intermediario. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 31, comma 3, TUF, sostenendo che la norma configurerebbe una responsabilità oggettiva dell'intermediario non eliminabile per colpa dell'investitore; ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva MiFID. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata considerazione degli obblighi della banca di predisporre assetti organizzativi e controlli adeguati sui promotori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente rubricato come violazione di legge, in realtà contestasse l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello in ordine alla condotta anomala dell'investitore e alla sua consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore. Ha ribadito che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario ex art. 31 TUF può essere esclusa quando il danneggiato tenga una condotta agevolatrice connotata da anomalia, collusione o consapevole acquiescenza, accertamento riservato al giudice di merito. Ha quindi escluso la fondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenendola irrilevante e basata su presupposti fattuali non prospettabili in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto l'omessa valutazione di una questione o argomentazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    la responsabilità solidale dell'intermediario per il fatto del promotore è esclusa se il comportamento dell'investitore presenta profili di anomalia tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con venir meno del nesso di occasionalità necessaria

  • art. 21 TUF

    richiamato dal ricorrente come base degli obblighi dell'intermediario, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso

  • art. 23 TUF

    richiamato dal ricorrente come fonte della responsabilità dell'intermediario, senza esito favorevole in cassazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la responsabilità del promotore per fatto proprio

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la domanda risarcitoria del danno

  • art. 2055 c.c.

    invocato dal ricorrente per la responsabilità solidale dei convenuti

  • art. 108, comma 5, Regolamento Intermediari Consob

    Il promotore può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente...

    disposizione valorizzata per evidenziare l'anomalia della modalità di pagamento utilizzata, poiché gli assegni circolari erano stati intestati a un soggetto terzo estraneo all'investimento

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta irrilevante perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale non prospettabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando, sotto l'apparenza della violazione di legge, si censura in realtà la ricostruzione del fatto e non l'erronea interpretazione della norma

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non l'omessa valutazione di questioni o argomentazioni

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge deve essere specifico e indicare puntualmente le ragioni del contrasto tra norma e sentenza, altrimenti è inammissibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguente applicazione del regime previsto per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla richiesta di decisione e al deposito di memorie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ha applicato la condanna per abuso del processo e responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario per il fatto illecito del promotore può essere esclusa quando il giudice accerti, in concreto, che il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala idonea a integrare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore.
  • La valutazione sulla sussistenza di una condotta anomala dell'investitore e sulla sua idoneità a spezzare il nesso di occasionalità necessaria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Non è deducibile come violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., una censura che in realtà contesti la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere usato per lamentare l'omessa considerazione di argomenti, profili di diritto o questioni istruttorie.
  • Quando la condotta dell'investitore viola specifiche prescrizioni normative sulla modalità di pagamento o trasmissione delle somme, il giudice può valorizzare tale violazione come indice di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario se la questione proposta dipende da una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in causa e quindi irrilevante ai fini della decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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