Risoluzione n. 92 del 20/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per imprese individuali e società di persone, il periodo d’imposta resta l’anno solare anche se l’esercizio sociale è diverso. La società deve presentare la dichiarazione UNICO SP riferita al periodo 1.1-31.12, mentre il reddito d’impresa si determina sull’esercizio chiuso in tale periodo; per i soci, l’imputazione segue le regole della trasparenza in base ai rispettivi periodi d’imposta. È inoltre confermata la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per chi intenda compensare o chiedere a rimborso il credito IVA.
Adempimenti dichiarativi di imprenditori individuali e società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare
Adempimenti dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare
La risoluzione affronta il caso di una SAS il cui esercizio sociale si chiude il 30 giugno, mentre il periodo d’imposta per i soggetti IRPEF coincide con l’anno solare. L’Agenzia chiarisce come coordinare esercizio sociale, periodo d’imposta e obblighi dichiarativi, sia per la società sia per i soci.
Quesito posto
L’Ordine dei Dottori Commercialisti chiede se, in presenza di una SAS con esercizio 1.7-30.6, la società debba:
- presentare il modello UNICO SP con riferimento al periodo d’imposta 1.1-31.12;
- determinare il reddito d’impresa sulla base dell’esercizio chiuso in tale periodo;
- presentare o meno una contabilità o un bilancio “ai soli fini fiscali” riferito all’anno solare.
Il quesito riguarda anche l’imputazione per trasparenza ai soci, uno persona fisica e uno persona giuridica, entrambi con esercizio 1.7-30.6.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’Ordine:
- la società dovrebbe presentare UNICO SP entro il 30 settembre di ogni anno, riferito all’anno solare;
- il reddito d’impresa, rilevante anche per IRAP e per l’attribuzione ai soci, sarebbe quello dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta;
- non sarebbe necessario redigere un bilancio “ai soli fini fiscali” per il periodo 1.1-31.12;
- per la prima applicazione, il reddito dell’esercizio novembre 2008-30.6.2009 andrebbe dichiarato in UNICO SP/2010, ma resta il dubbio sulla necessità di presentare anche UNICO SP per il 2009 con eventuale IVA, pur in assenza di reddito.
Per i soci, l’Ordine ipotizza che:
- la persona fisica dichiari il reddito in UNICO PF/2010, in relazione a UNICO SP/2010 della SAS;
- la persona giuridica imputi il reddito nell’esercizio 1.7.2009-30.6.2010, facendo riferimento all’esercizio in cui si chiude il periodo d’imposta della società partecipata.
Principi normativi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 7, comma 1, del TUIR, secondo cui l’imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma;
- l’art. 7, comma 2, del TUIR, secondo cui l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme della relativa categoria;
- l’art. 56 del TUIR, che rinvia alle regole di determinazione del reddito d’impresa;
- l’art. 83, comma 1, del TUIR, che collega il reddito complessivo all’utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta;
- l’art. 5 del TUIR, per la trasparenza delle società di persone;
- l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 322/1998, come modificato dall’art. 10 del D.L. 78/2009, in tema di dichiarazione IVA autonoma.
Orientamento dell’Agenzia sulle società di persone
L’Agenzia conferma che, per imprenditori individuali e società di persone:
- il periodo d’imposta è sempre l’anno solare;
- il reddito d’impresa va determinato con riferimento all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta;
- il risultato dell’esercizio è attratto nel periodo d’imposta in cui l’esercizio si chiude.
Ne consegue che, per una SAS con esercizio non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione va presentata con riferimento all’anno solare, ma il reddito si calcola sul conto economico dell’esercizio chiuso in quell’anno.
Obblighi dichiarativi della SAS
La società deve presentare il modello UNICO SP nei termini ordinari previsti dall’art. 2 del D.P.R. 322/1998, ossia entro il 30 settembre di ogni anno, e deve includere:
- il quadro RF per la determinazione del reddito d’impresa con riferimento al periodo 1.1-31.12;
- il modello IVA, che non deve essere trasmesso autonomamente se non ricorrono le condizioni per la presentazione separata.
La risoluzione precisa anche che non è necessario redigere un bilancio “ai soli fini fiscali” per il periodo 1.1-31.12.
Prima applicazione e periodo iniziale della società
Per la fase iniziale, l’Agenzia afferma che:
- il reddito dell’esercizio novembre 2008-30.6.2009 deve essere dichiarato in UNICO SP/2010, da presentare entro il 30.9.2010;
- poiché nel periodo d’imposta 1.1.2008-31.12.2008 non si è chiuso alcun esercizio sociale, deve comunque essere presentato anche UNICO 2009 SP, con quadro RF a reddito zero e modello IVA relativo al 2008.
Imputazione del reddito ai soci
Per i soci della SAS, uno persona fisica e uno persona giuridica con esercizio 1.7-30.6, la risoluzione distingue:
- il socio persona fisica imputa e dichiara il reddito in UNICO PF/2010 con riferimento alla dichiarazione UNICO SP/2010 della SAS, per coincidenza dei periodi d’imposta;
- il socio persona giuridica imputa il reddito pro quota nell’esercizio in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata, quindi nell’esercizio 1.7.2008-30.6.2009 nel caso illustrato.
L’Agenzia sottolinea che l’imputazione avviene secondo la regola generale della trasparenza, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili.
Dichiarazione IVA autonoma
Infine, viene precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 322/1998, come modificato dal D.L. 78/2009, i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma.
Vigilanza applicativa
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati vengano osservati dagli uffici.
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