Risoluzione n. 88 del 12/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6835 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta spettante alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca, previsto dal decreto-legge n. 70/2011. Il documento richiama le regole essenziali del beneficio e le modalità di compilazione dell’F24.
Istituzione del codice tributo 6835 per la compensazione del credito d’imposta per finanziamenti a progetti di ricerca
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta ricerca
La risoluzione disciplina l’istituzione del codice tributo necessario per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Il documento si limita a fornire il codice, la sua denominazione e le modalità di utilizzo in dichiarazione e in F24, richiamando il quadro normativo di riferimento.
Quadro normativo del beneficio
Il credito d’imposta è introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Il beneficio è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012 e riguarda le imprese che finanziano progetti di ricerca presso:
- Università;
- enti pubblici di ricerca.
La norma consente che Università ed enti pubblici di ricerca sviluppino i progetti finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture o con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. È inoltre previsto che altre strutture finanziabili possano essere individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, delle università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dalla trasmissione.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta:
- compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- si applica sull’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;
- non incide sull’ulteriore deducibilità, restando fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricerca è integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.
Il comma 3, lettera b), punti 3), 5) e 6), precisa inoltre che il credito:
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione delle fattispecie indicate nelle lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del comma 2;
- non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni applicative e codice tributo
In attuazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011 ha adottato le disposizioni applicative del credito.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del beneficio, viene istituito il codice tributo:
- 6835 – "Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6835 va indicato nella sezione "Erario":
- nella colonna "Importi a credito compensati", per utilizzare il credito in compensazione;
- nella colonna "Importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Il campo "Anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno d’imposta a cui il credito si riferisce, nel formato "AAAA".
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