Risoluzione n. 94 del 22/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando nasce e come si utilizza il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate in presenza di perdita d’esercizio. Precisa i soggetti interessati, il momento di decorrenza, gli effetti fiscali sulla deducibilità dei componenti negativi, le modalità di compensazione senza limiti di importo e gli adempimenti dichiarativi, con aggiornamento del codice tributo 6834.
Utilizzo del credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate – chiarimenti operativi
Utilizzo del credito d’imposta da trasformazione delle imposte anticipate
La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sull’utilizzo del credito d’imposta che deriva dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il documento interviene su decorrenza, soggetti interessati, limiti di trasformazione, modalità di compensazione e obblighi dichiarativi.
Presupposti per la trasformazione
La trasformazione in credito d’imposta opera quando in bilancio sia evidenziata una perdita d’esercizio. In tale caso, possono essere convertite le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio derivanti da:
- svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR;
- valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta.
La risoluzione precisa che, con riferimento alla lettera b), il credito d’imposta può essere utilizzato da tutti i contribuenti interessati e non solo da enti creditizi e finanziari.
Ammontare massimo trasformabile
Il comma 56 stabilisce che l’importo massimo di imposte anticipate trasformabile in credito d’imposta è dato dal prodotto tra:
- la perdita d’esercizio evidenziata nel bilancio;
- il rapporto tra le attività per imposte anticipate riferite alle poste agevolate e la somma del capitale sociale e delle riserve.
La trasformazione è quindi ammessa solo entro tale limite quantitativo.
Decorrenza degli effetti
La trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Da quel momento il credito diventa utilizzabile.
La disciplina si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010 e produce effetti per tutti i bilanci approvati successivamente a tale data.
La risoluzione evidenzia inoltre che il riferimento testuale all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci rende la norma applicabile solo ai soggetti IRES costituiti in forme giuridiche che prevedano tale approvazione da parte dell’assemblea o di altro organo competente per legge.
Effetti sulla deducibilità dei componenti negativi
Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.
Ne consegue che, da tale periodo, non sono più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti all’ammontare delle imposte anticipate trasformate.
A titolo esemplificativo, per un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare che trasformi imposte anticipate iscritte nel bilancio 2010 approvato il 1° aprile 2011, la trasformazione ha efficacia da tale data e dal periodo d’imposta 2011 non sono più ammesse le relative variazioni in diminuzione.
Modalità di utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta può essere utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentirne l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011 è stato istituito il codice tributo 6834, che la presente risoluzione ridenomina in:
- "Credito d’imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi da 50 a 59 del dl 225/2010 e successive modificazioni".
La compensazione non è soggetta ai limiti ordinari previsti per altri crediti d’imposta; pertanto non si applicano:
- l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Indicazione in dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta generato dalla trasformazione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Con riferimento al modello UNICO 2011, relativo all’anno d’imposta 2010, la risoluzione precisa che il credito va indicato nella sezione XIX del quadro RU, utilizzando il codice credito 80, secondo le istruzioni di compilazione della sezione.
Controlli e osservanza
La risoluzione si chiude con la previsione che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 21 set 2011Risoluzione n. 93 del 21/09/2011
- Risoluzione · 20 set 2011Risoluzione n. 92 del 20/09/2011
- Risoluzione · 19 set 2011Risoluzione n. 91 del 19/09/2011
- Risoluzione · 27 set 2011Risoluzione n. 95 del 27/09/2011
- Risoluzione · 28 set 2011Risoluzione n. 96 del 28/09/2011
- Risoluzione · 15 set 2011Risoluzione n. 90 del 15/09/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →