Risoluzione n. 91 del 19/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando e come l’INPS può richiedere all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale per cittadini residenti all’estero titolari di pensione, indicando i casi in cui è possibile procedere senza domicilio fiscale e gli obblighi di aggiornamento successivi.
Attribuzione del codice fiscale ai pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni INPS
Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero titolari di pensione INPS
La risoluzione disciplina la procedura per l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero che maturano il diritto a una prestazione pensionistica erogata dall’INPS. L’obiettivo è agevolare e velocizzare la liquidazione delle pensioni o la ricostituzione del trattamento pensionistico, soprattutto nei casi in cui il beneficiario non disponga ancora di codice fiscale e non abbia un effettivo domicilio fiscale in Italia.
Contesto e finalità dell’intervento
L’INPS segnala la necessità di semplificare le procedure per i soggetti residenti all’estero, spesso privi di codice fiscale. La questione si pone in particolare per prestazioni aventi carattere continuativo, come la pensione di reversibilità a favore dell’erede, per le quali il codice fiscale del beneficiario è necessario per la gestione dell’erogazione.
La risoluzione distingue tale situazione dalle prestazioni una tantum, come il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, per le quali è possibile prescindere dall’indicazione obbligatoria del codice fiscale del beneficiario, se residente all’estero e sprovvisto di codice fiscale.
Canale ordinario per il rilascio del codice fiscale
In base al decreto 281/2001, emanato ai sensi della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), il cittadino non residente che necessiti del codice fiscale può rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza.
Richiesta da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate
Solo in presenza di obiettive difficoltà del cittadino a rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, ad esempio quando questa non sia facilmente raggiungibile, oppure in caso di urgenza dell’INPS nel dare seguito ai propri adempimenti, l’Istituto può richiedere l’attribuzione del codice fiscale a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 605/1973.
In questo caso la domanda deve contenere:
- i dati anagrafici completi del titolare della pensione;
- il domicilio fiscale;
- i dati relativi alla residenza estera;
- la motivazione della richiesta;
- una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati con quelli desunti dagli atti sulla base dei quali l’INPS eroga la prestazione pensionistica.
Istruttoria dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve:
- acquisire agli atti tutta la documentazione prodotta dall’INPS;
- effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche sulla base di dati anagrafici parziali.
Tale verifica serve a controllare che il soggetto non sia già titolare di un codice fiscale registrato però con dati anagrafici difformi rispetto a quelli dichiarati dall’INPS.
Domicilio fiscale e residenza estera
Se la domanda riguarda un cittadino per il quale non sia possibile determinare il domicilio fiscale secondo l’art. 58 del d.P.R. 600/1973, tale dato può essere omesso. In questo caso l’ufficio dell’Agenzia può attribuire il codice fiscale senza acquisire il domicilio fiscale, ma deve obbligatoriamente acquisire tutte le informazioni relative alla residenza estera.
Ai fini tecnici della registrazione nell’Anagrafe Tributaria, i dati relativi al domicilio fiscale vengono impostati automaticamente con l’indicazione di "indirizzo assente", associata al Comune in cui è ubicato l’ufficio che effettua l’attribuzione del codice fiscale.
Obblighi successivi dell’INPS
Dopo l’attribuzione del codice fiscale, l’INPS deve non solo comunicarlo al cittadino, ma anche informare l’Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni, in particolare:
- variazioni della residenza estera del beneficiario;
- cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.
Protocolli d’intesa tra INPS e Agenzia delle Entrate
Le Direzioni Regionali dell’INPS possono stipulare con le corrispondenti Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa per concordare modalità operative efficaci e agevoli per lo scambio delle informazioni.
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