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Risoluzione

Risoluzione n. 93 del 21/09/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la chiusura agevolata delle partite IVA inattive richiede il versamento di una sanzione di 129 euro con F24 Elementi identificativi, senza ulteriori adempimenti. La procedura vale solo se il contribuente non ha svolto attività o operazioni dopo l’anno di effettiva cessazione e se la violazione non è già stata contestata; il versamento sana anche alcune omissioni dichiarative con redditi pari a zero.

Chiusura delle partite IVA inattive: chiarimenti operativi

Chiusura agevolata delle partite IVA inattive

La risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011 fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La disciplina consente ai titolari di partita IVA di regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività mediante il pagamento di una sanzione ridotta, con effetti sostitutivi rispetto alla dichiarazione stessa.

Quadro normativo e presupposti dell’agevolazione

La disposizione richiama la violazione consistente nell’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività prevista dall’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sanatoria è ammessa solo se:

  • il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione di cessazione attività;
  • la dichiarazione non è stata tempestivamente presentata;
  • la violazione non è già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Importo della sanzione e termine per il versamento

La regolarizzazione avviene con il pagamento di una sanzione pari a 129 euro, corrispondente a un quarto della sanzione minima prevista dall’articolo 5, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, pari a 516 euro. Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

Modalità operative: modello F24-Elementi identificativi

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario utilizzare il modello F24-Elementi identificativi. La risoluzione ribadisce che il modello deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, poiché la chiusura della partita IVA viene effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati contenuti nel pagamento e confrontati con quelli presenti nel sistema informativo.

In particolare, l’Agenzia imposta la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Adempimenti non richiesti al contribuente

Per semplificare la procedura, non sono richiesti ulteriori adempimenti. In particolare:

  • non è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate copia del pagamento effettuato, poiché i dati dei versamenti eseguiti con F24-Elementi identificativi sono acquisiti nell’Anagrafe Tributaria, sia se effettuati telematicamente sia presso banche o uffici postali;
  • non è richiesta la presentazione del modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • non è richiesta la presentazione del modello AA9/10 per imprese individuali e lavoratori autonomi.

Il versamento effettuato nelle forme indicate sostituisce infatti la dichiarazione di cessazione attività di cui all’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Condizioni sostanziali per fruire del beneficio

La risoluzione precisa che il beneficio spetta solo se il soggetto:

  • non ha esercitato attività di impresa o di arti e professioni;
  • non ha effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, anno che deve essere indicato nel modello di pagamento.

Effetti della regolarizzazione sulle dichiarazioni omesse

Se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il versamento della sanzione sana anche:

  • le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA;
  • le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per i periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

Poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate

Resta comunque ferma la piena potestà accertatrice e sanzionatoria dell’Agenzia delle entrate qualora emerga l’esistenza di operazioni compiute nei periodi interessati. In tal caso, l’agevolazione non esclude i poteri di verifica e contestazione dell’Amministrazione finanziaria.

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