Sentenza n. 13923/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L’ANNULLAMENTO - PREVIA TUTELA CAUTELARE - DEL PROVVEDIMENTO N. 1114 DEL 17/7/2024 - NOTIFICATO IL 23/7 /2024 - ADOTTATO DALL''AMBASCIATA D''ITALIA NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE – DI DINIEGO DEL VISTO PER LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una proposta di lavoro come collaboratrice familiare alle dipendenze di una datrice di lavoro connazionale residente in Italia, sulla base di un nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il Consolato Generale d'Italia a Pechino aveva tuttavia negato il visto, dopo colloquio e preavviso di rigetto, ritenendo che la richiedente avesse una conoscenza soltanto sommaria delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro domestico e che tale circostanza denotasse una difformità rispetto al suo effettivo intento, nonché un rischio migratorio. La ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria, oltre agli ulteriori motivi assorbiti dal giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la valutazione del rischio migratorio sia espressione di potere discrezionale, eventualmente connotato da profili tecnici, soggetto al sindacato giurisdizionale quanto al rispetto delle regole di legittimità. L'esistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto deve risultare da elementi obiettivi, idonei a fondare, sul piano inferenziale, una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni della richiedente. Nel caso concreto, la mancata conoscenza di alcuni dettagli delle condizioni contrattuali non era di per sé indicativa di una diversa reale finalità migratoria, potendo ragionevolmente verificarsi anche prima della sottoscrizione del contratto e non essendo una circostanza anomala neppure per lavoratori italiani. Il diniego è stato quindi ritenuto non conforme ai criteri di legittimità della valutazione del rischio migratorio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione del cosiddetto rischio migratorio, ai fini del rilascio di un visto d'ingresso, costituisce esercizio di potere discrezionale, eventualmente connotato da profili di discrezionalità tecnica, ed è sindacabile dal giudice amministrativo quanto al rispetto delle regole di legittimità.
- Il rischio migratorio può giustificare il diniego del visto soltanto quando sia desunto da elementi obiettivi, idonei a fondare una ragionevole possibilità di abuso del titolo; non è sufficiente una ricostruzione ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- La mancata conoscenza di alcuni dettagli delle condizioni contrattuali di un rapporto di lavoro non dimostra, di per sé, una diversa finalità rispetto a quella dichiarata né un rischio migratorio, se tale circostanza è compatibile con il normale svolgimento dei rapporti di lavoro e con la fase anteriore alla sottoscrizione del contratto.
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