Cassazione Penale, Sentenza n. 8635/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2024 con cui il Tribunale di Brescia aveva accolto l'appello cautelare di Alessandro Sacca avverso l'ordinanza del G.I.P. del 27/09/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura interdittiva temporanea del divieto di esercitare la professione di avvocato. La misura era stata applicata in relazione al presunto reato di cui all'art. 391-ter, comma 2, c.p., per avere consentito al detenuto Sandro Monteleone di effettuare telefonate non autorizzate con l'uso indebito dell'apparecchio telefonico del carcere di Brescia, telefonate poi ritrasferite dallo studio di Sacca ai destinatari finali. Il Tribunale aveva annullato la misura evidenziando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della segretaria Elisabetta Tagietti (raggiunta da indizi di reità prima di essere escussa) e ritenendo inoltre che la fattispecie non fosse configurabile perché riferita a dispositivi introdotti e non ad apparecchi presenti nel carcere. Il P.M. ha impugnato sostenendo la corretta applicabilità dell'art. 391-ter anche all'introduzione e alla messa a disposizione di strumenti per la comunicazione e contestando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso del P.M. è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché il P.M. non ha rappresentato le esigenze cautelari attuali e concrete che la misura avrebbe dovuto soddisfare. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, quando l'ordinanza impugnata in appello abbia annullato la misura per difetto di gravità indiziaria, il P.M. deve indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza l'esame del merito è precluso. Perciò il provvedimento impugnato non è stato esaminato nel merito e l'ordinanza favorevole a Sacca è rimasta efficace.
Norme richiamate
art. 391‑ter cod. pen.
La norma è stata oggetto di controversia: il Tribunale aveva ritenuto la fattispecie non configurabile se riferita a dispositivi "introdotti" piuttosto che ad apparecchi presenti in carcere; il P.M. sosteneva invece un'interpretazione estensiva che comprende anche l'introduzione e la messa a disposizione di strumenti per la comunicazione al detenuto
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Il P.M. ha dedotto che non sussisteva inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tagietti perché, prima della sua escussione, non sussistevano indizi a suo carico; il Tribunale aveva ritenuto invece che le dichiarazioni fossero inutilizzabili in quanto la testimone era stata raggiunta da indizi di reità prima dell'escussione
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come cornice procedurale dell'appello ex art. 310 (appello cautelare) rispetto all'annullamento della misura cautelare in sede di appello
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha fatto riferimento alla presunzione di necessità cautelare prevista per alcune fattispecie (se previste dall'art. 275, comma 3); per i reati per i quali tale presunzione non opera il P.M. deve dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando impugna un annullamento per insufficienza di gravi indizi
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna l'annullamento di una misura cautelare per difetto di gravità indiziaria deve indicare espressamente e motivare le esigenze cautelari attuali e concrete che giustificano il mantenimento o il ripristino della misura; l'omissione rende il ricorso inammissibile
- In procedimenti cautelari su reati per i quali non opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'onere probatorio del P.M. in appello è più stringente: bisogna collegare i rischi cautelari (es. pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga) ai fatti concreti
- Sulle dichiarazioni testimoniali: se una persona viene raggiunta da indizi di reità prima della sua escussione può sorgere il problema di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; il P.M. deve curare la raccolta delle prove in modo da evitare vizi formali o di affidabilità che possano rendere inutilizzabili dichiarazioni decisive
- In casi relativi all'art. 391‑ter c.p. (o fattispecie similari), la qualificazione giuridica può dipendere dall'interpretazione se la norma si riferisca solo ad apparecchi presenti in carcere o anche a strumenti introdotti e messi a disposizione del detenuto: è prudente documentare fattualmente il nesso tra l'azione (introduzione/messa a disposizione) e la concretizzazione del rischio/pregiudizio
- Per chi difende: sollevare e documentare tempestivamente eventuali vizi probatori e l'assenza di esigenze cautelari concrete può condurre all'annullamento della misura; per il P.M.: specificare rischi e fornire elementi concreti (non solo generici) per sostenere l'interesse alla tutela cautelare
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