Cassazione Penale, Sentenza n. 33643/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moretti impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per una presunta violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. La difesa ha contestato che la violazione fosse di lieve entità, rilevando che l'imputato era autorizzato ad allontanarsi in determinati giorni/ore per recarsi al SERD e che, nel giorno della contestazione, si era spostato nell'orario consentito per recarsi alla Caritas di Fermo a prendere un pacco alimentare; dunque la violazione sarebbe riconducibile al percorso o ai tempi e non al divieto assoluto di allontanarsi da casa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia errato nella qualificazione e nella motivazione. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice del riesame ha applicato acriticamente la disciplina dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. (che prevede la revoca normalmente obbligata per l'allontanamento dagli arresti domiciliari), senza verificare preliminarmente se la violazione riguardasse effettivamente il divieto di allontanarsi o piuttosto altre prescrizioni (percorso/tempi). Inoltre il Tribunale non ha valutato gli elementi prodotti dalla difesa idonei a dimostrare la "lieve entità" della violazione (motivo, modalità, grado di colpevolezza, danno/pericolo). Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, impartendo di conformarsi ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
La norma distingue tra il comma 1, che richiede una valutazione complessiva (entità, motivi, circostanze) per disporre la sostituzione o il cumulo della misura, e il comma 1-ter, che si applica specificamente alle violazioni consistenti nell'allontanamento dalla dimora o nella manomissione dei controlli elettronici: in quest'ultimo caso la revoca della misura domiciliare e la sostituzione con la custodia in carcere è prevista come conseguenza normale salvo che l'interessato alleghi elementi specifici per dimostrare la "lieve entità" della trasgressione. Il giudice deve preliminarmente accertare quale comma sia applicabile e motivare adeguatamente la valutazione.
art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Indica il reato per cui l'imputato è sottoposto a procedimento; nel provvedimento è solo richiamata come fattispecie penalmente rilevante oggetto del processo, senza interpretazioni specifiche nella decisione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento alla competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Cass. pen., Sez. 1, n. 46093/2014 (Calculli)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'allontanamento dall'abitazione nel corso della fascia oraria autorizzata e durante il tragitto di ritorno può rientrare nell'ambito dell'art. 276, comma 1 (valutazione complessiva) e non automaticamente nel comma 1-ter.
Cass. pen., Sez. 6, n. 8071/2020 (P.)
Giurisprudenza richiamata che precisa come la "lieve entità" della violazione si valuti considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo derivato.
Massime di principio
- Prima di applicare automaticamente la revoca degli arresti domiciliari ex art. 276, comma 1-ter, occorre verificare se la violazione riguardi effettivamente il divieto di allontanarsi; se la violazione concerne percorso o tempi autorizzati, può trovare applicazione la disciplina più generale del comma 1.
- Quando si contesta un allontanamento autorizzato o effettuato nella fascia oraria prevista, il giudice deve valutare le circostanze concrete (motivo, modalità, grado di colpevolezza, danno/pericolo) per decidere se la trasgressione sia di "lieve entità" e dunque non richieda l'aggravamento della misura.
- La parte sottoposta a misura cautelare ha l'onere di allegare elementi specifici che possano far ritenere la lieve entità della violazione; l'omessa considerazione di tali elementi da parte del giudice è vizio di motivazione.
- Non è sufficiente limitarsi a considerazioni generiche come la distanza geografica: il giudizio deve essere motivato sulla qualità della trasgressione e sugli elementi probatori prodotti.
- In caso di dubbio sulla qualificazione della violazione, è necessario il confronto esplicito tra le prescrizioni concesse (es. autorizzazioni a recarsi a strutture esterne) e la condotta contestata, per decidere correttamente quale disciplina applicare.
- La decisione impugnabile può essere annullata e rinviata per nuovo esame se sussistono violazioni di legge o vizi di motivazione nella valutazione della lieve entità o nell'individuazione della norma applicabile.
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