Cassazione Civile, Ordinanza n. 03612/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso pagamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014. La società contribuente aveva impugnato l'atto impositivo, ma sia la C.T.P. sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano respinto le sue domande. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato un'istanza congiunta, dando atto di avere definito transattivamente la lite e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione transattiva della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che tale pronuncia comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione e la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non ancora passate in giudicato. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, conformemente alla richiesta congiunta delle parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non alla cessazione della materia del contendere, essendo norma eccezionale di stretta interpretazione
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Cass. 4167/2020
richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce precedenti non passate in giudicato e non produce giudicato sostanziale
Cass. S.U. 1048/2000
richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale
Cass. 23175/2015
richiamata, insieme a Cass. 19071/2028, per escludere l'applicazione analogica dell'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da quelli tipici previsti dalla legge
Cass. 19071/2028
richiamata, insieme a Cass. 23175/2015, per sostenere che la misura del contributo unificato aggiuntivo è di stretta interpretazione
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di una definizione transattiva o di altro evento sopravvenuto, venga meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia e non sia possibile una pronuncia di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
- La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere ha natura dichiarativa di estinzione del processo, travolge le statuizioni dei precedenti gradi non ancora passate in giudicato e non è idonea a formare giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché norma eccezionale e quindi non estensibile in via analogica.
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